ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

Sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali: presentata una proposta di legge

Segnaliamo la proposta di legge n. 806 – d’iniziativa dei senatori Zanettin e Bongiorno – in tema di “modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali“.

Nella proposta si legge come «il 12 gennaio 2023, la Commissione giustizia del Senato ha avviato un’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni. In quella sede, il presentatore del presente disegno di legge ha rilevato la necessità di focalizzare l’attenzione del documento, oltre che su una laica valutazione del catalogo dei reati per i quali possono essere autorizzate le intercettazioni, ritenendo un vero vulnus del sistema quello delle intercettazioni “a strascico”, anche sul tema del sequestro dei dispositivi informatici, e in particolare degli smartphone e dei personal computer».

Il sequestro di tali dispositivi, «in relazione ai dati altamente sensibili in essi contenuti, dovrebbe essere circondato da garanzie al pari delle intercettazioni e la selezione dei loro contenuti dovrebbe essere assistita da un contraddittorio tra le parti per decidere cosa sia rilevante a fini processuali, anche in relazione alla conservazione dei dati nell’archivio digitale delle intercettazioni».

Questo aspetto rappresenta «una lacuna normativa evidenziata in tutte le audizioni svolte nell’ambito dell’indagine conoscitiva richiamata, sia da parte di studiosi, che da parte degli operatori della giustizia».

L’articolo 254-ter c.p.p., di cui il presente disegno di legge dispone l’inserimento nel codice di procedura penale, «disciplina il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali, prevedendo, riguardo alla procedura, che l’autorità giudiziaria possa procedere mediante decreto motivato che indichi espressamente: a) le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l’oggetto delle indagini; b) le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e criteri che verranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini».

Redazione Giurisprudenza Penale

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