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Dolo eventuale e colpa cosciente: incidente stradale causato da un soggetto in stato di intossicazione da stupefacenti, no al dolo eventuale – Cass. Pen. 20465/2013

Cass. Pen., Sez. I, 13 maggio 2013 (ud. 5 aprile 2013), n. 20465
Presidente Bardovagni, Relatore Rombolà

Con la pronuncia numero 20465 – depositata il 13 maggio 2013 – la prima sezione della suprema Corte torna a pronunciarsi sulla differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente nei casi di omicidio stradale in una vicenda estremamente analoga ad un’altra pronuncia pubblicata sul portale nei giorni scorsi.

In breve, i fatti: il guidatore – assuntore in passato di cocaina e hashish e sprovvisto di patente di guida perchè sospesagli due mesi prima – si era messo alla guida in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti (hashish) e, guidando ad una velocità superiore a quella consentita di 50 km orari invadeva l’opposta corsia di marcia, nonostante la striscia continua, la scarsa visibilità e la pioggia in atto, e andava a collidere frontalmente con un’altra autovettura causando la morte del guidatore.

Dopo essere stato condannato in primo grado a titolo di omicidio colposo, l’imputato era stato poi condannato in appello a titolo di omicidio volontario: in particolare, la Corte d’Assise d’appello aveva escluso che l’incidente fosse avvenuto per un sorpasso – di cui non vi era traccia – e addebitata l’invasione dell’opposta corsia di marcia solo alla perdita del controllo della guida a causa dell’alterazione psico-fisica in cui il conducente si trovava; per tale motivo, la corte riteneva di aderire alla tesi del dolo eventuale rispetto a quella della colpa cosciente in base all’analisi in concreto del fatto che (a differenza di casi analoghi come quello Lucidi, preso in esame dalla S.C. con sentenza n. 11222 del 18/2/10) vedeva un soggetto che, benchè ammaestrato dall’incidente occorsogli due mesi prima, si era messo in macchina di notte, con tempo avverso, sapendo di avere assunto hashish nel pomeriggio e un ansiolitico prima di andare a dormire, laddove ben avrebbe potuto, come consigliatogli dal padre ed aveva fatto in altre occasioni, chiamare la madre e farsi accompagnare con lei alla guida. Di qui la riqualificazione del fatto come omicidio volontario, a titolo di dolo eventuale.

Ad avviso dei giudici della Cassazione, tuttavia, la pronuncia resa dalla Corte d’Assise d’appello, nell’intento di dare una risposta giudiziaria più adeguata a condotte del tipo di quella oggetto del presente processo, ha, tuttavia, forzato il confine giuridico tradizionalmente tracciato tra dolo e colpa, tra volontà dell’evento (volontà dell’azione a costo di causare l’evento e quindi volontà – anche – del detto evento) e colpa cosciente (volontà dell’azione nella convinzione che l’evento – sia pur prevedibile – non si verificherà). Il dolo vuole l’evento (quel determinato evento) e così lo vuole il dolo eventuale, che pone in essere l’azione anche a costo di provocare l’evento (quel determinato evento). La colpa, sia pur cosciente, no: provoca l’evento, sia pur il più grave e per la più riprovevole delle condotte, ma lo provoca per negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Tale situazione – prosegue la Corte – ricorre esattamente nel caso di specie: l’mputato, infatti, non si è messo alla guida di una vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno (tanto meno una specifica persona), ma solo per raggiungere la sua meta e ciò nonostante fosse consapevole delle proprie precarie condizioni psico-fisiche, dell’ora notturna e delle avverse condizioni metereologhe; nonostante fosse anche consapevole di avere la patente sospesa e per ragioni strettamente collegate a quelle stesse condizioni psico – fisiche nelle quali si era posto alla guida quella notte.

Non può pertanto affermarsi che, ove si fosse concretamente rappresentato l’investimento e la morte di un’altra persona (paradossalmente anche di sè stesso), avrebbe deciso di mettersi alla guida anche a costo di ciò.

Sull’opportunità di punire tale comportamento a titolo di dolo, si osserva conclusivamente come tale reato sia già previsto puntualmente dall’art. 589 c.p., che nel sanzionare l’omicidio colposo prevede espressamente l’aggravante del fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (comma 2) e, nel perimetro della detta aggravante, quella ulteriore (comma 3, n. 2) che riguarda il soggetto che è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per di più, tale reato, così aggravato, non è di poco conto prevedendo una sanzione da tre a dieci anni di reclusione (a voler dire, in sostanza, che non vi è motivo di qualificare tali condotte necessariamente a titolo di dolo). In conclusione, la sentenza va annullata, con rinvio per nuovo giudizio sui punti sopra indicati ad altra sezione della Corte di Appello.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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