Guida in stato di ebbrezza: rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e aggravante di cui all’art. 186 c.2-bis
Cassazione Penale, Sez. IV, 26 febbraio 2014 (ud. 14 novembre 2013), n. 9318
Presidente Sirena, Relatore Romis
Depositata il 26 febbraio 2014 la pronuncia numero 9318 in tema di guida in stato di ebbrezza a proposito della configurabilità della aggravante di cui all’art. 186 comma 2-bis C.d.S. (aver provocato un incidente) in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest di cui all’art. 186, comma 7 C.d.S.
Art. 186 c. 2-bis C.d.S.: Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
Art. 186 c. 7 C.d.S.: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI
Questi, brevemente, i fatti: l’imputato – condannato in primo grado ed in appello perché ritenuto colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per rilevare lo stato di ebbrezza – proponeva ricorso per Cassazione sostenendo, tra i vari motivi, l’inapplicabilità della circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente al reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza: secondo il ricorrente, tale aggravante si applicherebbe solo al reato di giuda in stato di ebbrezza.
I giudici, dopo aver ricordato che il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest è reato istantaneo che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte del soggetto agente, a nulla rilevando un successivo atteggiamento collaborativo, hanno osservato che la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza.
Il richiamo previsto nel settimo comma dell’art. 186 cds alle pene di cui al comma 2 lett. c) dello stesso articolo – osserva, infatti, la Corte – deve necessariamente comprendere anche la aggravante in questione perchè il comma 2 bis richiama a sua volta le sanzioni del secondo comma del medesimo articolo prevedendo il raddoppio delle stesse.