ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALELegilsazione speciale

In caso di omessa IVA può esser disposta confisca per equivalente anche con il patteggiamento

Cassazione Penale, Sez. III, 13 settembre 2013 (ud. 3 luglio 2013), n. 37580
Presidente Mannino, Relatore Lombardi, P. G. Scardaccione

La massima

In materia tributaria, in caso di omesso versamento delle ritenute certificate, il profitto del reato in ordine al quale può essere disposta la confisca coincide con l’importo delle ritenute non versate. La confisca, ai sensi dell’art. 322-ter c.p., può essere disposta non solo in caso di condanna ma anche in caso di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a nulla rilevando che essa non abbia costituito oggetto dell’accordo delle parti. In caso di patteggiamento le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, non rientrando, l’applicazione delle suddette misure, nella loro disponibilità. Ove l’accordo concerna anche dette misure, non sussiste alcun obbligo per il giudice di recepirlo per intero, essendo vincolato soltanto alle parti dell’accordo riguardanti elementi nella disponibilità delle parti.

Il Commento

Il dictum della Corte di Cassazione prende vita da una vicenda in cui la Procura della Repubblica di Macerata  con ricorso per Cassazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 10 ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, 1, comma 143, della L. n. 244 del 2007 e 322 ter del cod. pen., per avere il Tribunale applicato all’imputato – un imprenditore che aveva omesso di versare all’Erario entro il termine del 27 dicembre 2008 l’IVA riferita al 2007 – la pena stabilita dall’accordo delle parti (ex art. 444 cod. proc. pen.) senza tuttavia disporre la confisca obbligatoria dei beni costituenti il profitto del reato. Ebbene, la Suprema Corte ha annullato la sentenza gravata limitatamente all’omessa confisca, rinviando al Tribunale marchigiano per nuovo esame , poiché nei reati tributari trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma dell’art 322 ter  c.p..
Riguardo all’istituto della confisca per equivalente disciplinato dall’art 322 ter c.p., una parte  della dottrina  ne ha sempre riconosciuto la natura sussidiaria, la quale è limitata ai beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo del reato, vale a dire al compenso offerto dl mandante per determinare l’agente alla commissione del reato. L’opinione tradizionale ravvisava però un’identità di funzione fra la confisca e le misure di sicurezza, basata sul presupposto della pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose sottoposte al provvedimento ablativo. Più di recente la dottrina ha sottolineato che l’istituto della confisca per equivalente abbia acquisito una valenza decisamente afflittiva traducendosi in una vera e propria sanzione pecuniaria accessoria.
Tale impostazione sembra esser condivisa dalla stessa Corte Costituzionale del 2009 che ha confermato la natura sanzionatoria in particolare, della confisca per equivalente.
Ciò impedisce l’applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell’art 200 c.p. secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, di conseguenza essa sarà sempre assoggettata alle regole stabilite dall’art 2 c.p.
Il presupposto giuridico della confisca per equivalente consiste nella impossibilità giuridica o materiale di acquistare al patrimonio dello Stato i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato.
Il legislatore, con la legge n. 190/2012, è  intervenuto sull’articolo 322-ter, comma 1, c.p, estendendo anche alle ipotesi in esso previste la confisca per equivalente in relazione al profitto (e non più soltanto al prezzo) del reato. Si è stabilito, in tal modo ponendo rimedio ad una mera dimenticanza, una stretta corrispondenza tra la prima e la seconda parte del predetto comma 1, ovvero tra confisca diretta e confisca per equivalente (essendo entrambe indirizzabili o comunque rapportabili al prezzo o al profitto del reato).
Antecedentemente alla riforma del 2012, in giurisprudenza si riteneva che la confisca dell’equivalente non fosse applicabile in relazione ai reati tributari, dovendosi ritenersi limitata al tandundem del prezzo dei tali reati.
Nel recepire l’orientamento maggioritario la Corte di cassazione a S.U. nel gennaio 2013 ha stabilito che in tema di reati tributari , il profitto confiscabile , anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolente al pagamento delle imposte, di cui all’art 11 Dlgs. N 74 /2000, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla consumazione del reato e può, dunque anche consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, degli interessi, delle sanzione dovuti a seguito dell’accertamento (Cass. 31 gennaio 2013)
Quanto all’individuazione dell’oggetto suscettibile di sequestro nelle fattispecie criminose tributarie, occorre inoltre ricordare che la giurisprudenza ha individuato il profitto del reato come qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dall’imposta evasa, concretizzandosi sostanzialmente “in un risparmio economico da cui consegue, comunque, la effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, dei quali direttamente beneficia l’autore” (la Cassazione, con le sentenze 1199/2012 e 1843/2012, ha ribadito che il profitto può consistere non solo in un positivo incremento del patrimonio personale bensì in qualunque vantaggio patrimoniale direttamente derivante dal reato, anche se consistente in un risparmio di spesa).
Nel caso in esame, relativo all’omesso versamento di ritenute certificate, il “profitto” del reato, suscettibile di confisca per equivalente, è stato identificato con l’importo delle ritenute non versate, mentre nel caso di omessa IVA con l’ammontare dell’imposta evasa sicché non sussiste la necessità di alcun accertamento, nel contraddittorio delle parti, in ordine alla sua quantificazione.
I Supremi Giudici di Legittimità  hanno spiegato che le parti, nel c.d. “patteggiamento” non possono vincolare il giudice con un accordo avente a oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, atteso che le suddette misure sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso in cui l’accordo riguardi anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o non recepirlo per intero (nello stesso senso, Cass. sentenze n. 22975/2013 e n. 19945/2012).
Gli Ermellini, nel caso di specie hanno infatti applicato un principio condiviso da ampia giurisprudenza di legittimità secondo cui  Il giudice, quando emette sentenza di condanna, determina la somma di denaro o individua i beni assoggettati a confisca, in quanto costituenti il “prezzo” o il “profitto” del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al “prezzo” o il “profitto” del reato. Tale disposizione, precisano gli Ermellini, è “ovviamente applicabile anche alla sentenza di patteggiamento, risultando altrimenti in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 322 ter c.p.”. Peraltro, in tema di confisca obbligatoria, a nulla rileva il fatto che la misura non sia stata preceduta dal sequestro preventivo dei beni che ne verranno a formare oggetto, dovendo l’accertamento sul punto essere effettuato nel giudizio di merito, o, altrimenti, nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 676 cod. proc. pen.
Nei reati tributari infatti, la maggior parte dei quali finalizzati all’evasione e quindi all’illecito risparmio d’imposta, è il profitto che rileva, come distrazione degli importi evasi dalla destinazione fiscale. Limitare l’operatività del sequestro per equivalente al prezzo del reato avrebbe voluto dire svuotare di efficacia e di operatività tale strumento.
In conclusione la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha ritenuto applicabile l’art 322 ter c.p. anche alla sentenza di patteggiamento, risultando altrimenti in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art 322 ter c.p..

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