ARTICOLIDalle Sezioni UniteIN PRIMO PIANOStupefacenti

Stupefacenti: rideterminazione della pena a seguito di incostituzionalità di norma non incriminatrice

2Si segnala la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di stupefacenti sulla rideterminazione della pena in seguito ad una sentenza che abbia dichiarato l‘illegittimità costituzionale di una norma penale sostanziale diversa dalla norma incriminatrice (nella specie, la sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2012 n. 251 che ha dichiarato illegittimo l’art. 69, comma quarto, c.p., nella parte in cui esclu­de il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, stesso codice).

Il 31 gennaio scorso, infatti, la prima sezione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

Se la dichiarazione della illegittimità costituzionale di norma penale sostanziale, diversa dalla norma incriminatrice (nella specie l’art. 69 c.p., comma 4, in parte de qua, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012), comporti, ovvero no, la rideterminazione della pena in executivis, così vincendo la preclusione del giudicato.

In base all’informazione provvisoria resa nota dalla Corte di Cassazione si apprende che è stata fornita la seguente soluzione:

Affermativa, con la precisazione che nella specie il giudice della esecuzione, ferme le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, ove ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della rideterminazione della pena dovrà tenere conto del testo di tale disposizione come ripristinato a seguito della sentenza Corte Cost. n. 32 del 2014, senza tenere conto di successive modifiche legislative.

Ciò significa che tutti coloro i quali, da recidivi, siano stati condannati in via definitiva per piccolo spaccio potranno ora ottenere la rideterminazione della pena a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di quella norma che aveva impedito nei loro confronti la concessione delle circostanze attenuanti con la precisazione – scrivono i giudici delle sezioni unite – che nel ricalcolo della pena il giudice dell’esecuzione dovrà tenere conto del testo di tale disposizione così come ripristinato a seguito della nota sentenza Corte Cost. n. 32 del 2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge Fini Giovanardi.

Redazione Giurisprudenza Penale

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