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Quasi flagranza: rimessa una questione alle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sez. V, Ord., 24 marzo 2015 (ud. 18 febbraio 2015), n. 12282
Presidente Lombardi, Relatore Guardiano

Con l’ordinanza numero 12282 del 2015 è stata rimessa alle Sezioni unite una questione di diritto riguardante l’esatto significato da attribuire alla nozione di quasi flagranza nella commissione di un reato.

Si tratta, come è noto, di una delle forme che può assumere lo stato di flagranza, presupposto indefettibile per procedere all’arresto, obbligatorio (art. 380 c.p.p.) o facoltativo (art. 381 c.p.p.), dell’autore di un reato da parte della polizia giudiziaria (o del privato, nel caso contemplato dall’art. 383 c.p.p.), che l’art. 382 c.p.p., commi 1, dopo avere definito lo stato di flagranza in senso stretto, caratterizzante colui il quale viene colto nell’atto di commettere il reato, descrive come la condizione in cui versa “chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima“.

La migliore dottrina penalistica ha evidenziato la mancanza di una sostanziale divergenza tra la nozione di quasi flagranza contenuta nell’art. 237 c.p.p. del 1930 e quella di cui all’art. 382 c.p.p., attualmente in vigore, la sola variante tra le suddette previsioni normative essendo rappresentata dagli avverbi usati per delineare le due distinte ipotesi riconducibili a tale categoria (nella nuova disciplina “subito dopo”, invece di “immediatamente dopo”; “immediatamente prima”, piuttosto che “subito prima”), rimettendo alla giurisprudenza, in ultima analisi, il compito di definire con precisione significato della quasi flagranza.

Orbene, al riguardo va segnalata l’esistenza, da tempo, di un vero e proprio contrasto di orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, che continua ad essere attuale.

  • Secondo un primo orientamento, infatti, non sussiste la condizione di cosiddetta “quasi flagranza” qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato, come nel caso in esame, per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi (cfr. Cass., sez. 4, 7.2.2013, n. 15912, rv. 254966). Come si evidenzia nella motivazione di tale arresto, la Corte di cassazione “ha già altre volte osservato … che l’espressione utilizzata dall’art. 382 cod. proc. pen. “viene colto nell’atto di commettere il reato” sottolinea il carattere percettivo del rapporto esistente tra l’autore del reato e colui che ne ha cognizione. In particolare, secondo una recente pronuncia di questa Corte (sez. 3 13 luglio 2011, n. 34918, P. M. in proc. Z., rv. 250861) non sussiste la condizione di cosiddetta “quasi-flagranza” qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della P.G. sia stato iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi. La pronuncia si richiama al prevalente orientamento, già espresso da Sez. 5, n. 19078 del 31/03/2010, Festa, Rv. 247248; Sez. 6, n. 20539 del 20/04/2010, P.M. in proc. R., Rv. 247379; Sez. 2, n. 7161 del 18/01/2006, P.M. in proc. Morelli, Rv. 233345; Sez. 4, n. 17619 del 05/02/2004, P.M. in proc. Sakoumi ed altro, Rv. 228180; Sez. 5, n. 3032 del 21/06/1999, Carrozzino, Rv. 214473, secondo cui non sussiste lo stato di quasi flagranza, che rende legittimo l’arresto, se l’inseguimento da parte della polizia giudiziaria trovi causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della stessa polizia giudiziaria, ma nella denuncia della persona offesa, o nelle indicazioni di terze persone o, ancora, in dichiarazioni confessorie dello stesso accusato. In tali casi, infatti, come esplicitato in particolare da Sez. 1, n. 6642 dell’11/12/1996, P.M. in proc. Palmarini, Rv. 207085, si richiederebbe inevitabilmente un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell’istituto, caratterizzato, invece, da un’immediata, autonoma e diretta percezione delle tracce del reato”. Nello stesso alveo interpretativo si colloca una più recente decisione, assunta dalla Prima Sezione, con la sentenza n. 43394, del 3.10.2014 (rv. 260527).
  • A tale orientamento se ne contrappone uno di segno diametralmente opposto, richiamato dal pubblico ministero ricorrente, secondo cui la quasi flagranza presuppone una correlazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione della libertà che pur superando l’immediata individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all’illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito dagli agenti della sicurezza; in particolare, ricorre lo stato di quasi flagranza quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all’arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità. Nel caso concreto, sottoposto all’esame della Corte, era stata confermata la convalida dell’arresto dell’imputato avvenuto 7 ore dopo i fatti incriminati, in seguito alle indagini svolte dalla polizia nel corso della mattinata, mentre l’indagato si era fatto trasportare in ospedale senza darsi alla fuga (cfr. Cass., sez. 1, 11/06/2014, n. 28246). Secondo tale orientamento, dunque, la nozione di inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi flagranza, deve essere intesa in senso più ampio di quello strettamente etimologico di attività di chi corre dietro, tallona e incalza, a vista, la persona inseguita, esprimendo tale nozione un concetto comprensivo anche dell’azione di ricerca, immediatamente eseguita, anche se non immediatamente conclusa, purchè protratta senza soluzione di continuità, sulla base delle ricerche immediatamente predisposte sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti, come affermato in altro arresto dal Supremo Collegio, in una fattispecie in cui la Corte ha precisato che l’inseguimento può avvenire anche dopo un periodo di tempo necessario alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche, ed ha ritenuto legittimo l’arresto eseguito dagli operanti intervenuti nell’immediatezza della commissione del fatto, i quali dopo circa quattro ore avevano trovato gli indagati sulla base delle dichiarazioni dei testimoni oculari e dei correi (cfr. Cass., sez. 2, 10/11/2010, n. 44369, rv. 249169; nonchè, nello stesso senso, Cass., sez. 1, 24.11.2011, n. 6916, rv. 252915; Cass., sez. 5, n. 2738/99; Cass., Sez. 4, n. 4348/2003; Cass., sez. 4, 20/6/2006, n. 29980).

A fronte dell’evidenziato contrasto appare necessario – hanno concluso i giudici – l’intervento della Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, al fine di indicare cosa debba intendersi con esattezza per quasi flagranza, legittimante l’arresto, questione la cui soluzione, a parere del Collegio, presuppone un chiarimento, tra l’altro, sul corretto significato da attribuire, nella prospettiva di una interpretazione costituzionalmente orientata, a quegli elementi che la stessa giurisprudenza di legittimità, pur in presenza del suddetto contrasto, ritiene fondamentali nella costruzione della definizione della quasi flagranza, rappresentati dalla percezione dell’azione delittuosa e dall’inseguimento del reo da parte dei soggetti ai quali è conferito il potere di arresto.

Redazione Giurisprudenza Penale

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