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La distruzione del patrimonio culturale e religioso come crimine di guerra. La Corte Penale Internazionale conferma l’imputazione a carico di Ahmad Al Faqi Al Mahdi

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 4 – ISSN 2499-846X

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International Criminal Court, Decision on the confirmation of charges, 1 march-24 march 2016
in the Case of The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi

Disclaimer: le opinioni qui espresse non riflettono la posizione ufficiale della Corte Penale Internazionale

In data 1 marzo scorso si è svolta l’udienza di conferma del capo di imputazione del caso Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, nel contesto della situazione riguardante il Mali. Nel gennaio 2013 il Procuratore della Corte Penale Internazionale (“CPI”) aveva aperto un’indagine sui crimini di guerra commessi nel conflitto scoppiato nel nord del Paese nel corso del 2012. Il 26 settembre 2015 le autorità del confinante Niger hanno arrestato Ahmad Al Faqi Al Mahdi, uno dei soggetti presumibilmente coinvolti nell’occupazione di Timbuktu.

La Pre-Trial Chamber I – nelle persone dei giudici Joyce Aluoch (Kenya), presidente, Cuno Tarfusser (Italia) e Péter Kovàcs (Ungheria) – è stata chiamata a decidere entro sessanta giorni sull’accusa rivolta ad Al Mahdi, ossia aver deliberatamente diretto attacchi contro edifici religiosi e monumenti situati a Timbuktu, fra il 19 giugno e il 10 luglio 2012.

Il caso merita una particolare attenzione per due ragioni: innanzitutto rappresenta la prima occasione in cui la distruzione del patrimonio culturale è da sola oggetto di giudizio da parte di un tribunale internazionale, secondariamente si tratta del primo processo avanti la CPI contro un membro di un’organizzazione fondamentalista islamica

1. La vicenda.

Nel gennaio del 2012 un conflitto di carattere non internazionale è scoppiato fra le forze governative maliane e alcuni gruppi ribelli tuareg, in particolare il Movimento Nazionale di Liberazione dell’Azawad (MNLA) il cui obiettivo è la creazione di uno stato tuareg indipendente. A seguito della vittoria del MNLA i gruppi fondamentalisti islamici “Al-Quaeda nel Maghreb islamico” (AQIM) e Ansar Dine, a loro volta in lotta con le forze governative maliane ma finora con un ruolo marginale, hanno cominciato ad imporre la sharia nelle aree occupate. Dopo aver estromesso il loro precedente alleato, ossia MNLA, AQIM e Ansar Dine hanno conquistato la zona nord del Paese inclusa l’antica capitale Timbuktu.

Nel marzo 2012 il conflitto è sfociato in un colpo di stato ai danni dell’allora presidente, Amadou Toumani Touré. La reazione delle Nazioni Unite fu il dispiegamento dell’African-led International Support Mission to Mali (AFISMA), una missione guidata dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) con l’obiettivo di aiutare il governo maliano di transizione intervenuto nel frattempo a mantenere la sicurezza nel Paese. Contemporaneamente il governo francese, in collaborazione con quello maliano, lancia un’operazione di supporto per contrastare la rapida espansione dei gruppi islamici nel nord. Nel gennaio 2013 la coalizione riesce ad espellere i gruppi islamici da Timbuktu. Nel giugno 2013, man mano che le operazioni militari volgono al termine, la missione internazionale AFISMA è convertita in un’operazione di peacekeeping e Boubacar Keita è eletto come nuovo presidente.

Nonostante il trattato di pace stipulato nel giugno 2015 fra il governo, il MNLA e altri gruppi ribelli tuareg, la situazione in Mali è ancora instabile, come dimostrato del resto dagli attacchi terroristici sferrati nell’agosto e novembre 2015 contro due hotel a Sévaré (centro-sud) e nella capitale Bamako.

La tesi sostenuta dal Procuratore è che dopo la presa di Timbuktu da parte di AQIM e Ansar Dine, durante una ribellione scoppiata nel gennaio 2012, Al Faqi abbia cominciato ad operare in stretta collaborazione con i leader dei due gruppi armati. Si presume che fra maggio e settembre 2012 egli abbia comandato la c.d. Hesbah o “brigata della moralità”1 e partecipato all’esecuzione delle sentenze della corte islamica di Timbuktu. Nello stesso periodo Al Faqi avrebbe anche portato a termine la distruzione di monumenti storici ed edifici dedicati alla religione ritenuti idolatri, in particolare nove mausolei e una moschea. Tutti i siti eccetto uno costituivano patrimonio dell’umanità essendo Timbuktu inserita nella lista stilata dall’UNESCO2.

2. Il reato.

Nel Document Containing the Charges (DCC) depositato il 17 dicembre 2015 il Procuratore sostiene la responsabilità penale di Al Faqi per aver intenzionalmente diretto attacchi contro edifici dedicati al culto e monumenti storici, reato previsto dall’Articolo 8(2)(e)(iv) dello Statuto di Roma.

La commissione del reato in parola è stata ricondotta a diverse modalità di responsabilità penale individuale: autoria (Articolo 25(3)(a)), per aver personalmente preso parte ad almeno la metà degli attacchi; sollecitazione o incoraggiamento alla perpetrazione del reato (Articolo 25(3)(b)); aiuto, partecipazione o ogni altra forma di assistenza in vista dell’agevolazione della perpetrazione (Articolo 25(3)(c)); in ultimo, ogni altro contributo alla perpetrazione del reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo (Articolo 25(3)(d)).3

Come specificato dalla decisione presa dalla Pre-Trial Chamber I (infra), la lettera dell’Articolo 8(2)(e)(iv) – lex specialis rispetto al reato di attacco intenzionale contro obiettivi civili (Articolo 8(2)(b)(ii)) – punisce l’atto di attaccare per se a prescindere dall’eventuale distruzione, parziale o totale, dell’edificio contro cui l’attacco è stato diretto.

3. La decisone.

Il 24 marzo 2016 la Pre-Trial Chamber I ha confermato l’imputazione formulata contro Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ritenendo che ci siano “substantial grounds to believe” che l’imputato abbia commesso il reato ascrittogli.

La Camera ha parimenti confermato le quattro modalità di responsabilità penale alternative prospettate dal Procuratore, in conformità con la recente pratica delle Pre-Trial Chambers di lasciare al giudice del dibattimento il compito di stabilire quale fra di esse sia la più appropriata, alla luce delle prove presentate e del più elevato onere probatorio4.

In termini di evidenze probatorie la Pre-Trial Chamber ha fatto particolare affidamento su video, foto e immagini satellitari dei luoghi oggetto di attacco. La natura del crimine contestato ha permesso infatti un approccio meno dipendente dal racconto testimoniale e, di conseguenza, meno soggetto ad interpretazioni o contestazioni.

L’atteggiamento sostanzialmente ammissivo della difesa e dello stesso imputato – il quale avrebbe addirittura ammesso la propria colpevolezza ex Articolo 65 dello Statuto5 – porta ad escludere un possibile appello della sentenza.

Nonostante la scarsa probabilità di sorprese in fase dibattimentale, questo processo si prospetta di grande interesse per il pubblico e non solo quello specialistico. Come accennato al principio di questo articolo, il caso Al Faqi Al Mahdi costituisce un unicum sotto diversi aspetti: da un lato, la distruzione del patrimonio culturale non ha mai costituito sola imputazione in un processo per crimini di guerra; dall’altro, il coinvolgimento di un gruppo fondamentalista islamico connota di particolare significato l’intervento della CPI che, volente o nolente, si trova a dare voce ad un generale sentimento di sdegno nei confronti dei recenti (e meno recenti) attacchi contro il patrimonio culturale mondiale.


1    Questa sorta di polizia islamica è inoltre accusata di crimini di ben altra natura, come tortura, detenzione arbitraria, violenza sessuale, matrimoni forzati, schiavitù sessuale e altre forme di violenza a sfondo sessuale (cfr. https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/international-criminal-court-icc/mali-the-hearing-of-abou-tourab-before-the-icc-is-a-victory-but, ultimo accesso 13 marzo 2016).

2    Cfr. http://www.ijmonitor.org/2016/02/first-icc-case-involving-crimes-in-northern-mali-to-open/ (ultimo accesso 13 marzo 2016).

3    ICC-01/12-01/15, Office of the Prosecutor, Charge brought by the Prosecution against Ahmad AL FAQI AL MAHDI, 17 dicembre 2015, § 2-3.

4    ICC-01/12-01/15, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges against Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 24 marzo 2016, § 21-22.

5    http://www.jfjustice.net/en/icc-cases/first-cultural-destruction-trial-to-open-at-the-icc (ultimo accesso 19 aprile 2016).

Bibliografia
Open Society Justice Initiative, Briefing Paper. Ahmad Al Faqi Al Mahdi at the ICC: Confirmation of Charges, febbraio 2016, disponibile all’indirizzo https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/briefing-almahdi-icc-confirmation-charges%2020160225.pdf (ultimo accesso 12 marzo 2016).

Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Rainò, La distruzione del patrimonio culturale e religioso come crimine di guerra. La Corte Penale Internazionale conferma l’imputazione a carico di Ahmad Al Faqi Al Mahdi, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 4