DIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

Si chiude la vicenda ThyssenKrupp. La Cassazione conferma l’appello bis: condanna per tutti gli imputati

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Nel tardo pomeriggio di ieri 13 maggio, la IV Sezione della Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo plurimo, incendio colposo ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro inflitta a sei dirigenti della ThyssenKrupp, per il noto incidente avvenuto negli stabilimenti torinesi nella notte del 6 dicembre 2007 che provocò la morte di sette operai.

Il verdetto è giunto all’esito di un’udienza, nella quale il sostituto Procuratore Generale Paola Filippi aveva chiesto nuovo rinvio per la celebrazione di un appello ter, al fine di rideterminare nuovamente le pene. Tale richiesta, come prevedibile, aveva suscitato sconforto e scalpore tra i parenti delle vittime presenti in aula.

Dopo alcune ore di camera di consiglio, la Corte ha deciso di non accogliere le richieste del PG e di confermare la sentenza d’appello. La pronuncia di ieri, definitiva ed immediatamente esecutiva, pone fine ad una delle vicende giudiziarie più celebri e discusse di sempre, da un punto di vista mediatico oltreché giuridico.

Sotto quest’ultima prospettiva, il caso Thyssen rientra di diritto tra i cosiddetti casi scuola, per il numero di provvedimenti che lo hanno riguardato, ma sopratutto per le questioni giuridiche che gli interpreti hanno affrontato al fine di risolverlo.

Ripercorrendo brevemente le tappe della vicenda, si ricorda anzitutto la storica sentenza di primo grado, con la quale la Corte d’Assise di Torino il 14 novembre 2011 condannava a pene severe:

  • L’amministratore delegato della società (con delega in materia di sicurezza sul lavoro) per omicidio ed incendio volontari con dolo eventuale;
  • Altri cinque dirigenti per omicidio colposo plurimo e incendio colposo, aggravati dalla previsione dell’evento;
  • Tutti i suddetti per omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro;
  • La società per l’illecito amministrativo derivante dal reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tuttavia, la Corte di Assise d’Appello di Torino con la prima sentenza d’appello del 28 febbraio 2013, procedeva -tra l’altro- alla riqualificazione delle suddette condotte dolose in colpose, riducendo pertanto sensibilmente le sanzioni penali.

Questa pronuncia aveva aperto l’ormai celebre dibattito inerente alla linea di confine tra le due fattispecie di elemento soggettivo di dolo eventuale e colpa cosciente; questione che aveva richiesto l’intervento delle Sezioni Unite.

Il 29 novembre 2013 infatti, a seguito del ricorso per Cassazione promosso da accusa e difese, era stato posto alle Sezioni Unite Penali della Cassazione il quesitose la irragionevolezza del convincimento prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento comporti la qualificazione giuridica dell’elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale”.

La Corte, con motivazioni depositate il 18 settembre 2014, aveva reso la nota sentenza n. 38343, con la quale aveva:

  • Confermato la colpevolezza degli imputati per le condotte colpose loro ascritte;
  • Rinviato ad altra sezione della Corte d’assise d’Appello di Torino per la rideterminazione delle pene;
  • Fornito la soluzione al quesito posto.

In particolare, per ciò che riguarda quest’ultimo profilo, la Corte aveva sancito che:

“In ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie.
Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (“colpa cosciente“).
Per contro nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato. In particolare, nel “dolo eventuale“, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concretasignificativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale.”

Come accennato, sulla scorta di tali indicazioni, le condotte di tutti gli imputati erano state qualificate in virtù della prima fattispecie -ovvero della colpa cosciente- e pertanto la sentenza di appello su questo specifico punto era stata confermata.

Le tappe finali della vicenda sono consistite nella celebrazione del secondo processo di appello per la rideterminazione delle pene, concluso con sentenza il 29 maggio 2015, e nella sentenza della Cassazione di ieri.

L’esito di questo lungo iter processuale, durato oltre sette anni, rende condanne comprese tra i 9 anni e 8 mesi e i 6 anni e 8 mesi di reclusione.

In punto di esecuzione di tali condanne, è ragionevole pensare che per le posizioni dei due condannati di nazionalità tedesca si apriranno questioni relative al luogo ed alla durata della reclusione, da risolversi con l’applicazione delle norme nazionali ed internazionali relative al mandato d’arresto esecutivo.

Redazione Giurisprudenza Penale

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