ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

Sentenza Thyssenkrupp: depositate le motivazioni delle Sezioni Unite

GERMANY-ENGINEERING-COMPANY-EARNINGS-THYSSENKRUPP

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343
Presidente Santacroce, Relatore Blaiotta

Segnaliamo alla attenzione dei lettori il deposito delle 213 pagine delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite nella vicenda relativa al disastro nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp.

Come avevamo anticipato, lo scorso 24 aprile le Sezioni Unite avevano confermato la responsabilità degli imputati per omicidio colposo (escludendo, quindi, l’ipotesi di omicidio volontario nella forma del dolo eventuale) annullando una parte della sentenza di appello rinviando ad altra sezione della Corte d’assise d’Appello di Torino per la rideterminazione delle pene.

Come è noto, la questione centrale della pronuncia (ma non l’unica degna di rilievo) riguarda l’esatta linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente; questione che, per la sua importanza, aveva giustificato la assegnazione alle Sezioni Unite da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce. Nello specifico, nel novembre 2013 era stato formulato il seguente quesito: «Se la irragionevolezza del convincimento prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento comporti la qualificazione giuridica dell’elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale».

Al termine dell’udienza del 24 aprile 2014 la Corte di Cassazione aveva pubblicato la seguente informazione provvisoria:

«In ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie.

Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (colpa cosciente).

Nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato. In particolare, nel dolo eventuale, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com