Archiviazione e ne bis in idem internazionale. La Corte di Giustizia UE stabilisce l’inapplicabilità del principio ove non sia stata condotta una “istruzione approfondita”
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza del 29 giugno 2016
Causa C-486/14 Piotr Kossowki
Si segnala la sentenza con cui la CGUE (grande sezione) ha affermato il seguente principio: «il principio del ne bis in idem sancito all’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una decisione del pubblico ministero che pone fine all’azione penale e conclude definitivamente, salvo riapertura o annullamento, il procedimento di istruzione condotto nei confronti di una persona, senza che siano state irrogate sanzioni, non può essere considerata una decisione definitiva, ai sensi di tali articoli, qualora dalla motivazione di tale decisione risulti che il suddetto procedimento è stato chiuso senza che sia stata condotta un’istruzione approfondita, laddove la mancata audizione della vittima e di un eventuale testimone costituisce un indizio dell’assenza di un’istruzione siffatta».
Come si legge nel comunicato stampa della CGUE, con tale sentenza la Corte ha affermato che il principio ne bis in idem è diretto a garantire che una persona, che è stata condannata e ha scontato la sua pena o, se del caso, che è stata definitivamente assolta in uno Stato Schengen, possa circolare all’interno dello spazio Schengen senza dover temere di essere perseguita per gli stessi fatti in un altro Stato Schengen. Tuttavia, tale principio non persegue la finalità di proteggere un sospettato dall’eventualità di doversi sottoporre ad ulteriori accertamenti, per gli stessi fatti, in più Stati Schengen.
Applicare il principio ne bis in idem a una decisione di conclusione delle indagini adottata dall’autorità giudiziaria di uno Stato Schengen in assenza di qualsiasi esame approfondito del comportamento illecito addebitato all’accusato sarebbe manifestamente in contrasto con la finalità stessa dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, costituita dalla lotta alla criminalità, e rischierebbe di rimettere in discussione la fiducia reciproca degli Stati membri fra di essi.