Il doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: profili di criticità e prospettive di riforma (Tesi di laurea)
Prof. relatore: Filippo Sgubbi
Prof. correlatore: Maria Novella Masullo
Ateneo: Università Luiss di Roma
Anno accademico: 2015-2016
Il presente lavoro ha l’obiettivo di analizzare la problematica del doppio binario sanzionatorio in tema di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, avendo specifico riguardo alle sue ripercussioni sull’operatività del principio del ne bis in idem.
Nel primo capitolo viene, perciò, ricostruito il complesso corpus normativo in materia, dapprima con riferimento alla legislazione eurounitaria: in particolare, si evidenzia, innanzitutto, l’evoluzione stessa del concetto di mercato che da mero luogo ove si scambiano valori diventa un luogo di scambio di informazioni ed, in seguito, valorizzata la componente comunicativa dei mercati finaziari, si prende coscienza dell’esigenza di apprestare tutela all’integrità e trasparenza di questi ultimi, comportando l’adozione di una serie di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di abusi di mercato. La direttrice ivi seguita dal legislatore comunitario in relazione al trattamento sanzionatorio ha espresso e continua ad esprimere, seppure in accezioni diverse, un vero e proprio favor per il cumulo punitivo, amministrativo e penale, tale da presidiare le condotte illecite commesse nei mercati finanziari con un sistema caratterizzato da una forte afflittività. Si nota, poi, come tale impostazione sia stata accolta in toto dal legislatore nazionale: il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, infatti, cristallizza il cosiddetto doppio binario sanzionatorio, prevedendo due fattispecie di reato di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e due corrispondenti illeciti amministrativi, totalmente sovrapponibili: evidenti, dunque, sono le potenziali violazioni del ne bis in idem, in virtù del quale un soggetto condannato o prosciolto in un procedimento penale in via definitiva non possa essere sottoposto ad un ulteriore procedimento per lo stesso fatto.
Il secondo capitolo del lavoro, dunque, si occupa di analizzare la reale portata applicativa di tale principio, nella sua dimensione interna e transnazionale, sostanziale e processuale, e si focalizza sulla rielaborazione che di questo ha fatto la Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Riconosciuto, infatti, il rango di vero e proprio diritto fondamentale dell’individuo al divieto di bis in idem, la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia, nell’ambito dell’affare Grande Stevens, riscontrando vari profili di censura, tra cui la violazione dell’articolo 4 del Protocollo 7 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, recante proprio il principio del ne bis in idem in materia di manipolazione del mercato, sulla base che alle sanzioni irrogate dalla Consob nell’ambito del procedimento amministrativo per manipolazione del mercato avessero natura sostanzialmente penale e non formalmente amministrativa.
Da qui la pronuncia del 4 marzo 2014 Grande Stevens ed altri c. Italia che ha violentemente scosso le fondamenta del nostro ordinamento giuridico e dal quale sono scaturiti pregnanti obblighi di adeguamento al dictum di Strasburgo, sia sul piano giudiziario che su quello squisitamente legislativo.
Sul primo punto, la possibilità di adire la Corte costituzionale al fine di ottenere un intervento di ortopedia normativa, si è rivelato inconsistente stante la duplice dichiarazione di manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di legittimità.
Con riferimento alle scelte legislative, invece, il terzo ed ultimo capitolo si occupa delle possibili vie normative percorribili per conformare il nostro ordinamento ai principi eurounitari in materia. Tali opzioni sono essenzialmente tre: depenalizzare le fattispecie penali di abusi di mercato ed introdurre fattispecie penali ad hoc disciplinanti i casi più gravi; presidiare tutti i tipi di siffatte condotte con la sanzione penale, eliminando i corrispondenti illeciti amministrativi ovvero, in ultimo, distinguere le ipotesi penalmente rilevanti da quelle amministrative in senso stretto mediante l’utilizzo di criteri discretivi operanti sul piano della tipicità, sposando un’ottica di offensività progressiva in virtù della quale solo le condotte gravi di abusi di mercato se commesse con dolo, puntualmente individuate, siano suscettibili di pena e sanzionando le restanti fattispecie esclusivamente con la misura amministrativa. In conclusione, è opportuno rilevare come la necessità di porre in essere una scelta consapevole sia ancor più avvertita all’indomani del 3 luglio 2016, data di entrata in vigore della riforma europea dei market abuse da attuare, nel nostro ordinamento, presumibilmente con l’esercizio della delega che il Parlamento ha concesso al Governo in materia di adeguamento al diritto eurounitario con la legge 114 del 2015.