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Market Abuse e doppio binario sanzionatorio: l’applicazione dei criteri elaborati dalla Grande Camera EDU al caso in cui il processo penale sia definito con sentenza di patteggiamento

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5 – ISSN 2499-846X

Corte d’Appello di Bologna, Terza Sezione Civile, 3 marzo 2017
Pres. Aponte, Rel. Varotti

Facendo seguito all’ordinanza del 6 dicembre 2016, della Prima Sezione collegiale del Tribunale di Milano, Pres. Fazio (su cui, incidentalmente, Caterina Fatta, pag. 19), con sentenza del 3 marzo 2017, anche la Terza Sezione Civile della Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte, Rel. Varotti, si è pronunciata sulla compatibilità del sistema di “doppio binario” sanzionatorio previsto al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) in materia di market abuse con il principio di ne bis in idem di cui all’art. 4, Protocollo 7 alla CEDU.

Al pari dell’ordinanza del 6 dicembre scorso, la sentenza della Corte d’Appello di Bologna si fonda sull’applicazione al caso di specie dei “criteri-guida” forniti dalla Grande Camera della Corte EDU nella nota sentenza A. e B. c. Norvegia del 15 novembre 2016 e si colloca, pertanto, nel contesto delle questioni (ri)aperte da tale dibattuta pronuncia.

Come fin dal principio evidenziato dal giudice Pinto de Albuquerque nella sua articolata opinione dissenziente alla sentenza A. e B. c. Norvegia, il criterio della “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta” tra i due procedimenti in contestazione – che, secondo le indicazioni della Grande Camera, dovrebbe consentire di discernere i casi di bis in idem dalle ipotesi in cui l’art. 4, Protocollo 7 alla CEDU sia, invece, rispettato – è nondimeno estremamente vago e si presta ad arbitrari adattamenti nei diversi casi di specie.

Alla luce degli “indicatori” di connessione suggeriti dalla Grande Camera diviene invero sufficiente per il giudice dimostrare che le due sanzioni (quella formalmente amministrativa e quella penale) perseguano scopi tra loro differenti, avendo ad oggetto profili diversi della medesima condotta antisociale, e che la loro duplice applicazione conduca a un risultato nel complesso proporzionato, al fine di ritenere superato il test della “sufficiente connessione”.

Per impiegare le parole conclusive del giudice Pinto de Albuquerque, tale ““efficiency interests”-oriented approach is a simulacrum of proportionality, limited to a vague indication to take into consideration the previous administrative penalties in the imposition of fines in the criminal proceedings, an approach which is very distant from the known historical roots of ne bis in idem and its consolidation as a principle of customary international law” (cfr. l’opinione dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque alla sentenza A. e B. c. Norvegia, §80).

Le prime ricadute della sentenza A. e B. c. Norvegia nel nostro ordinamento sembrano in effetti confermare tali preoccupazioni, ponendo in luce, tra gli altri aspetti, la semplicità argomentativa con la quale l’interprete giunge a disporre a proprio piacimento degli “indicatori” forniti dalla Grande Camera.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. F. Cucchiara, Market Abuse e doppio binario sanzionatorio: l’applicazione dei criteri elaborati dalla Grande Camera EDU al caso in cui il processo penale sia definito con sentenza di patteggiamento, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5.