La Corte di Cassazione nega l’attenuante della speciale tenuità del danno in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. VI, 27 febbraio 2017 (ud. 13 maggio 2016), n. 9636
Presidente Vecchio, Relatore Tardio
La Corte di Cassazione – nella sentenza in oggetto – affronta il delicato problema relativo all’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Il Giudice per le indagini preliminari di Imperia condannava a 2 di reclusione e a 150.000 euro di multa un uomo di origine tunisina per il reato contestato di cui all’art. 12 co. 1, 3 lett. a) e 3-ter lett. b), d.lgs. n. 286/1988 per avere compiuto atti diretti a procurare l’ingresso clandestino nel territorio francese di 14 cittadini extracomunitari di diversa nazionalità, riconoscendo contestualmente in capo all’imputato l’attenuante di speciale tenuità in quanto il fatto contestato e la condotta delittuosa erano da considerarsi frutto di un accordo estemporaneo, concluso in prossimità del confine, senza collegamenti con la fase anteriore della migrazione, tenuto conto che l’entità del profitto lucrato dall’agente era modestissimo pari a circa 50 euro.
Il Procuratore della Repubblica di Imperia ricorreva in Cassazione, deducendo l’erronea applicazione di legge in riferimento al riconoscimento della attenuante de qua. I Giudici di legittimità accolgono il ricorso della parte pubblica abbracciando l’orientamento più rigoroso sul tema, e in particolare, rilevando come il Giudice imperiese sia incorso nella erronea applicazione della legge penale poiché, trascurando di confrontarsi con la natura del reato contestato e con la ratio della sua previsione reputando inerente alla essenza del reato il lucro dell’agente (invece estraneo alla struttura di reato di pericolo ovvero a consumazione anticipata), ha ritenuto che l’entità del compenso lucrato valutato molto modesto potesse integrare, in rapporto al corrispondente esborso dei migranti, l’attenuante del danno di speciale tenuità.
Il ragionamento seguito dalla Corte fa perno principalmente sulla natura del reato di pericolo o a consumazione anticipata del delitto di immigrazione clandestina, da cui conseguirebbe l’irrilevanza del conseguimento dello scopo e l’inapplicabilità de facto dell’attenutante in questione: un’inconciliabilità intrinseca che deriverebbe dalla presunzione di una lesione significativa al bene giuridico tutelato – cioè, il preminente interesse alla sicurezza interna dello Stato – a fortiori nell’ipotesi aggravata in questione.
La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto di dovere affermare sul punto il seguente principio di diritto: “in tema di atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato o di altro Stato dell’Unione Europea e in generale, in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in considerazione della natura, della entità e della importanza della messa in pericolo degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, la modestia del compenso corrisposto, o promesso, dallo straniero favorito al soggetto attivo del reato, per remunerare la condotta delittuosa, non comporta il riconoscimento della attenuante comune del danno”.
Occorre precisare come tale orientamento ermeneutico, invero maggioritario, contrasti con altro indirizzo interpretativo espresso poche settimane prima dalla Sesta Sezione con la sentenza n. 5812/2017 allorché si pronunciava favorevolmente in merito alla applicabilità proprio della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p. n. 4 seconda parte (“l’avere, nei delitti determinati da motivi di lucro, agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità”) in tema di cessione di sostanze stupefacenti, ritenendo ininfluente nel caso di specie la natura giuridica del bene oggetto di tutela purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro (conseguendo o conseguito) e l’evento dannoso o pericoloso; diversamente opinando, sostiene la Corte, si introdurrebbe un’indebita cernita di alcune fattispecie tra quelle per le quali il legislatore ha chiaramente indicato la configurabilità di un’offesa di speciale tenuità laddove determinata da motivi di lucro.
Da tale diversa prospettiva – più aderente al tenore letterale della norma, ancorché disattesa dalla sentenza in commento – appare meno incongrua la motivazione del Giudice di merito laddove mette in relazione le ragioni dell’agente, animate dal conseguimento di un lucro di scarsa entità (pari a 50 euro), colla presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, considerate anche la estemporaneità della condotta e la limitatezza del contributo causale offerto in rapporto all’ingresso irregolare di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Caruso, La Corte di Cassazione nega l’attenuante della speciale tenuità del danno in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5