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La Corte di Giustizia deposita la sentenza cd. Taricco n. 2

Riservandoci più approfondito commento, informiamo il lettore che nella giornata di oggi la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha depositato la sentenza cd. Taricco n. 2, suscitata da un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sollevato dalla Corte costituzionale italiana con l’ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017 (su quest’ultimo provvedimento, questa Rivista, ivi, con successivo commento, ivi).

La vicenda, nota a tutti, riguarda la compatibilità del sistema italiano della prescrizione del reato con il diritto dell’Unione e, segnatamente, con l’art. 325 TFUE, che impone agli Stati membri di predisporre misure idonee per combattere le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

La questione era già stata oggetto di un primo rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Cuneo, ed aveva visto un primo, controverso, approdo nella sentenza dei Giudici di Lussemburgo, ormai nota come Taricco 1 (su cui questa Rivista, ivi), depositata l’8 settembre 2015.

Con questa decisione, la Corte Europea aveva assunto una posizione netta e molto discutibile, ritenendo che, in materia di reati fiscali, i nostri meccanismi di prescrizione sono idonei a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, giacché impediscono di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea.

In conclusione, la Corte imponeva ai giudici nazionali di disapplicare il diritto interno in materia di prescrizione a favore del diritto europeo.

Questo provvedimento, come prevedibile, aveva suscitato reazioni contrastanti in ambito nazionale (su cui questa Rivista, ivi e ivi), culminate nella già citata ordinanza di nuovo rinvio della Corte costituzionale. Numerosi i profili di perplessità, specialmente con riferimento, fra l’altro, ai principi costituzionali di riserva di legge ed irretroattività della legge penale.

In ultimo, prima della seconda sentenza qui allegata, avevamo seguito (ivi) le conclusioni dell’Avvocato Generale alla Corte, Iyes Bot, il quale aveva assunto una posizione del tutto simile a quella della precedente sentenza europea, con ciò facendo mal sperare chi auspicava una posizione di maggior dialogo con le nostre corti.

Oggi è finalmente disponibile il testo della nuova decisione della Corte, più morbida della precedente, ma, a prima vista, di difficile applicazione pratica.

Questo, infatti, il nuovo principio di diritto, su cui ci riserviamo una analisi più approfondita: «l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del  principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato».

Redazione Giurisprudenza Penale

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