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Depositate le motivazioni delle Sezioni Unite sulla Legge Gelli Bianco

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 febbraio 2018 (ud. 21 dicembre 2017), n. 8770
Presidente Canzio, Relatore Vessicchelli, P.G. Baldi, Ricorrente Mariotti

Diamo immediata notizia ai lettori del deposito delle motivazioni delle Sezioni Unite sulla questione interpretativa sorta intorno alla recente Legge Gelli Bianco che, in tema di responsabilità medica, ha sostituito il precedente decreto Balduzzi.

Come avevamo anticipato, a seguito dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, all’interno della IV Sezione penale della Corte di Cassazione era rapidamente sorto un contrasto con riferimento ai profili intertemporali di applicazione della legge (su tale contrasto si veda A. MASSARO, La legge Balduzzi e la legge Gelli-Bianco sul banco di prova delle questioni di diritto intertemporale: alle Sezioni unite l’ardua sentenza, in questa Rivista, 2017, 12).

Rilevato tale contrasto, il Presidente della Corte aveva investito le Sezioni Unite di dirimere la seguente questione giuridica: «quale sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24».

All’esito dell’udienza tenutasi il 21 dicembre 2017, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto.

«L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto;
d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico».

Si segnala anche che nel corso dell’udienza davanti alle Sezioni Unite, il sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione, dott. Fulvio Baldi – che ringraziamo per aver messo a disposizione il testo della sua requisitoria – aveva chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 590 sexies c.p.

Ieri sono state depositate le motivazioni.

Redazione Giurisprudenza Penale

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