Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 (cd. decreto sicurezza)
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018 (ed è in vigore dal 5 ottobre 2018), il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. decreto sicurezza), recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
Tra le novità, si segnala la modifica all’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) al quale, dopo il secondo comma, è stato inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell’invasione, nonchè di coloro che hanno compiuto il fatto armati».
Modificato anche l’art. 266 c.p.p. (limiti di ammissibilità delle intercettazioni) dove al comma 1 lettera f-ter) le parole «516 e 517-quater del codice penale;» sono state sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, terzo comma, del codice penale;».
L’art. 7 del Decreto è intervenuto in tema di “Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale” apportando le seguenti modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251:
a) all’articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»;
b) all’articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.».
L’art. 16 del Decreto è intervenuto in tema di “controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell’ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare” modificando l’art. 282-bis c.6 c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) aggiungendo dopo la parola «571,» la seguente: «572,» e dopo le parole: «612, secondo comma,» la seguente: «612-bis,».