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Sulla attitudine degli stati emotivi o passionali ad influire sulla misura della responsabilità penale. Brevi note ad una recente sentenza di merito.

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 3 – ISSN 2499-846X

Corte di Assise di Appello di Bologna, Sez. I, 28 febbraio 2019 (ud. 14 novembre 2018), n. 28
Presidente Pescatore, Relatore Zavatti

1. Pubblichiamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda (che ha avuto ampia risonanza in questi giorni), le motivazioni della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Bologna nel procedimento penale che vede imputato Michele Castaldo per l’omicidio di Olga Matei.

Oggetto di forti critiche da parte degli organi di stampa e di diversi esponenti politici è stata, in particolare, la decisione dei giudici di appello di rideterminare in 16 anni di reclusione la pena stabilita dalla Corte di Assise, sulla base del fatto che – così si legge in alcuni articoli – l’omicidio sarebbe avvenuto «a causa di una soverchiante tempesta emotiva» determinata dallo stato di gelosia dell’imputato.

Alla luce del forte impatto mediatico che il provvedimento ha avuto (da ultimo, il Ministro Giulia Bongiorno ha dichiarato di non condividere «il principio grazie al quale è stata ridotta la pena a un uomo che ha ucciso la sua compagna valorizzando come attenuante il suo stato d’animo, determinato dalla gelosia»), riteniamo utile mettere a disposizione dei lettori le motivazioni della sentenza accompagnate da queste brevi note.

2. I giudici prendono le mosse mostrando di condividere la decisione di primo grado sulla sussistenza della aggravante dei futili motivi di cui all’art. 61 n. 1 c.p. soffermandosi, in particolare, proprio sul rapporto tra futili motivi e stato di gelosia.

Sussiste la aggravante dei futili motivi – scrivono i giudici – «quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale».

Con riferimento alla contestata aggravante – si legge nelle motivazioni – «la manifestazione di gelosia può non integrare il motivo futile solo qualora si tratti di una spinta davvero forte dell’animo umano collegata ad un desiderio di vita in comune: costituisce, invece, motivo abietto o futile quando sia espressione di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza e di cui va punita l’insubordinazione».

Secondo la Corte è quest’ultima la situazione ricorrente nel caso concreto, essendosi in presenza di una condotta «espressione di un intento meramente punitivo nei confronti di una donna che si mostrava poco sensibile per le sue fragilità e che – con tale atteggiamento- gli lasciava immaginare di potersi stancare della relazione e di decidere di lasciarlo».

Sotto questo punto di vista, dunque, la Corte di Assise di Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado in punto di sussistenza della aggravante dei futili motivi non ritenendo in alcun modo lo stato di gelosia tale da poter giungere ad un giudizio di incompatibilità con la aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p.

3. Diversa è stata, invece, la valutazione dei giudici di appello per quanto riguarda il riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche (negate dai giudici di primo grado).

Sotto questo punto di vista, i giudici hanno attribuito rilievo ad una pluralità di circostanze tra cui la confessione dell’imputato (intesa non solo come confessione del fatto storico, ma anche come ammissione di quelle circostanze da cui desumere la prova della circostanza aggravante dei futili motivi) e l’aver tentato di iniziare a risarcire la figlia minore della vittima (il che, ad avviso dei giudici, «lascia intravedere una presa di coscienza dell’enormità dell’azione compiuta»).

Secondo la Corte, tra gli altri elementi su cui fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche vi sarebbe anche – e veniamo così all’aspetto oggetto di critiche – il fatto che il forte stato di gelosia, sebbene «certamente immotivato e inidoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione dell’imputato», determinò nell’imputato, anche «a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come “una soverchiante tempesta emotiva e passionale“, che in effetti si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio».

Tale condizione emotiva – la quale, è bene precisarlo, andava ad aggiungersi alle altre circostanze prima menzionate e non era, dunque, l’unico elemento sulla base del quale sono state riconosciute le generiche – è stata correttamente inquadrata dai giuidci tra i cd. «stati emotivi o passionali»; situazione, quest’ultima, che se da un lato non è di regola idonea ad incidere sulla imputabilità (posto che, come è noto, ai sensi dell’art. 90 c.p., «gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità»), dall’altro può tuttavia influire concretamente sulla misura della responsabilità penale.

All’interno della cd. «misura» della responsabilità penale, certamente rientrano le circostanze attenuanti generiche che, ai sensi dell’art. 62-bis c.p., possono essere concesse qualora il giudice ravvisi la sussistenza di circostanze – diverse da quelle di cui all’art. 62 c.p. – tali da giustificare una diminuzione della pena.

Nell’ambito di tale valutazione, la Corte ha attribuito rilievo (anche) allo stato d’animo del soggetto attivo, aderendo a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui «gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l’imputabilità, possono comunque essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale» (si veda, tra le tante, Cass. Pen., Sez. I, 5 aprile 2013, n. 7272).

Si tratta di principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: si vedano, in tal senso, Cass. Pen., Sez. I, 29 gennaio 2018, n. 4149 secondo cui «gli stati emotivi e passionali possono essere eventualmenti rilevanti ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche»; Cass. Pen., Sez. I, 5 febbraio 2018, n. 5299 secondo cui «gli stati emotivi e passionali, pur non escludendo nè diminuendo l’imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale» nonché Cass. Pen., Sez. VI, 7 luglio 2016, n. 27932 secondo cui «gli stati emotivi e passionali possono rilevare ai fini della applicazione delle circostanze attenuanti generiche».

Se, dunque, l’affermazione del principio di diritto citato non è in discussione, dovrà poi naturalmente essere il giudice di merito a valutare, caso per caso, se sussistano in concreto le condizioni richieste per concedere o meno le attenuanti generiche.

Quanto al tipo di valutazione richiesta al giudice, in giurisprudenza è ricorrente il principio secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

Da ciò se ne ricava che la Corte sarebbe potuta giungere alla medesima conclusione cui è effettivamente giunta – ossia una rideterminazione della pena sulla base del riconoscimento delle attenuanti generiche che erano state negate in primo grado – anche senza pronunciarsi sulla rilevanza degli stati emotivi o passionali e giustificando il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di altre circostanze quali, ad esempio, l’assenza di precedenti penali o la confessione dell’imputato.

A ciò si deve aggiungere, come prima evidenziato, che il forte stato di gelosia era stato comunque già valutato dalla Corte di appello (in maniera non certamente favorevole all’imputato) nel condividere la scelta dei giudici di primo grado di ritenere sussistente la circostanza aggravante dei futili motivi.

In ogni caso – conclude la Corte – sebbene le plurime circostanze menzionate possano giustificare, in concreto, il riconoscimento delle attenuanti generiche, si deve al tempo stesso riconoscere che, in considerazione della estrema gravità della condotta, il giudizio finale non può che essere di equivalenza con la aggravante (e non di prevalenza).

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Stampanoni Bassi, Sulla attitudine degli stati emotivi o passionali ad influire sulla misura della responsabilità penale. Brevi note ad una recente sentenza di merito, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 3