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Spazzacorrotti: sulla possibilità per il giudice a quo, nell’attesa della decisione della Corte Costituzionale, di intervenire in via provvisoria

Cassazione Penale, Sez. Fer., 7 novembre 2019 (ud. 27 agosto 2019), n. 45319
Presidente Di Nicola, Relatore Renoldi

In merito ai profili di diritto intertemporale della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti) in tema di esecuzione delle pene detentive per reati cd. ostativi (vedi le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale di Como, dal Tribunale di Napoli, dalla Corte di Appello di Lecce, dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia, dal Tribunale di Brindisi e dalla stessa Corte di Cassazione), segnaliamo la sentenza con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità per il giudice a quo – al fine di assicurare la tutela cautelare nelle more della decisione della Corte Costituzionale – di adottare un provvedimento provvisorio volto, nella sostanza, ad anticipare gli effetti che conseguirebbero all’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Nella vicenda oggetto di attenzione da parte della Corte, il ricorrente, dopo essersi visto sollevare la questione di legittimità costituzionale da parte del Tribunale di Brindisi, aveva proposto nuovo incidente di esecuzione invocando, in attesa del pronunciamento della Consulta, la «provvisoria sospensione dell’ordine di carcerazione emesso»; tale richiesta era stata respinta dal Tribunale, sulla base, tra gli altri motivi, del fatto che, a seguito dell’ordinanza con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, il giudice deve ritenersi privato della potestas decidendi sulla questione pregiudiziale e che, al tempo stesso, non vi sarebbe alcuna disposizione processuale che consenta la sospensione dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale adottato in forza di una norma di legge della cui legittimità costituzionale si dubita.

La decisione del Tribunale di Brindisi è stata confermata dalla Corte di Cassazione, la quale ha osservato che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia, in passato, individuato nell’analogia lo strumento interpretativo attraverso cui utilizzare il procedimento ex art. 670 cod. proc. pen. in casi in cui il giudice dell’esecuzione debba dichiarare l’inesistenza o l’inefficacia del titolo esecutivo, tuttavia, «il ricorso a questo istituto processuale per assicurare la tutela cautelare nelle more della decisione della Corte costituzionale presenta, in ogni caso, fortissime criticità, sia nel caso in cui in cui la tutela interinale venisse richiesta prima che lo stesso giudice abbia investito la Consulta del relativo incidente di costituzionalità, sia che essa venga invocata successivamente alla sua proposizione».

Se già dei profili di criticità sussisterebbero nel caso in cui il giudice decidesse di ricorrere a tale istituto prima della proposizione dell’incidente di costituzionalità, deve escludersi – si legge nella sentenza – che «una siffatta operazione, consistente nella sospensione dell’esecutività di un provvedimento, possa realizzarsi, nonostante l’ipotetica estensibilità analogica dell’art. 670 cod. proc. pen., dopo che il giudice abbia sollevato la questione di costituzionalità».

Il principio del sindacato accentrato di costituzionalità «non consente, infatti, al giudice a quo, che abbia investito la Consulta della relativa questione – per questa via spogliandosi della potestà decisoria – di riappropriarsene sia pure a fini soltanto cautelari, fermo restando che, anche in questo caso, ove si consentisse allo stesso giudice procedente di adottare l’invocato provvedimento sospensivo, si consentirebbe, altresì, di disapplicare le norme, tuttora vigenti ed efficaci, sulla base delle quali era stato emesso l’ordine di esecuzione».

Nemmeno – conclude la Corte – può sostenersi l’applicazione analogica dell’art. 666 comma 7 c.p.p., il quale consente al giudice dell’esecuzione di disporre la sospensione dell’esecuzione del proprio provvedimento nei casi in cui sia stato proposto ricorso per cassazione, in deroga alla regola generale, secondo cui la presentazione di quest’ultimo non ha effetto sospensivo: la disposizione in esame, in quanto eccezionale, non potrebbe essere applicata ai casi che essa specificamente non contempla.

Redazione Giurisprudenza Penale

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