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La CGUE sulla revoca dello status di rifugiato (per motivi legati alla protezione della sicurezza) nel caso di rischio di persecuzione nel paese d’origine

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 14 maggio 2019
Sentenza nelle cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17

In tema di revoca e/o rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato per motivi collegati alla protezione della sicurezza o della comunità dello Stato membro ospitante,  la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la revoca o il rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato non producono l’effetto di privare una persona – la quale abbia fondato timore di essere perseguitata nel suo paese di origine – né dello status di rifugiato né dei diritti che la Convenzione di Ginevra ricollega a tale status.

Giudicando sul caso di un cittadino ivoriano, di un cittadino congolese e di una persona di origini cecene, titolari o richiedenti dello status di rifugiato, che si erano visti revocare detto status o negare il riconoscimento del medesimo sulla base delle disposizioni della direttiva sui rifugiati che consentono l’adozione di misure del genere nei confronti delle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza o, essendo state condannate per un reato particolarmente grave, per la comunità dello Stato membro ospitante, la Corte ha affermato che «fintanto che il cittadino di un paese extra-UE o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, questa persona dev’essere qualificata come rifugiato ai sensi della direttiva e della Convenzione di Ginevra e ciò indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato ai sensi della direttiva le sia stato formalmente riconosciuto».

Redazione Giurisprudenza Penale

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