Caso Mario Roggero: l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l’istanza di differimento della pena in pendenza della domanda di grazia

Tribunale di sorveglianza di Torino, Ordinanza, 14 settembre 2026
Presidente dott. Viglino, Relatore dott.ssa Carsana
Segnaliamo ai lettori – con riferimento al caso di Mario Roggero (il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per l’omicidio di due rapinatori e per il tentato omicidio di un terzo) – l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l’istanza volta ad ottenere il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena in pendenza della domanda di grazia, ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 1, c.p.
Il Tribunale, dopo aver evidenziato che il procedimento risulta essersi correttamente incardinato “in quanto la domanda di grazia è stata effettivamente proposta in un momento antecedente l’ingresso del Roggero presso la C.R. di Bollate“, ha ricordato come tale ipotesi costituisca una “ipotesi residuale, quasi del tutto priva di elaborazione giurisprudenziale, che pare funzionalmente ed astrattamente destinata sia ad impedire, specie per le pene brevi, la vanificazione dell’eventuale provvedimento clemenziale – che potrebbe rivelarsi tardivo ove non fosse contemplata l’anzidetta possibilità – che in genere per fronteggiare improvvise evenienze di natura eccezionale (quali ad esempio le drammatiche condizioni di salute del condannato o di un suo stretto congiunto) che, per una qualche oscura ragione, non siano state intercettate dalle norme di comune ed ordinaria applicazione“.
In altre parole – prosegue l’ordinanza – “il ricorso a tale strumento presupporrebbe il riscontro di un fumus boni iuris così evidente, accentuato ed incontestabile da suggerire l’opportunità di una quasi irrispettosa intrusione della magistratura di sorveglianza in un ambito che costituisce prerogativa esclusiva del Capo dello Stato, la cui valutazione ed il relativo esito verrebbe in qualche modo indagato ed anticipato“.
Ebbene, ad avviso del Tribunale “nulla di tutto ciò si evidenzia nella vicenda del Roggero, estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica, che solo la preclara saggezza e sensibilità della nostra Presidenza potrà definire con insindacabile razionalità e giusto equilibrio, parendo militare a favore delle opposte tesi ragioni almeno in parte parzialmente fondate“.
Se, da un lato, “è stato infatti escluso che l’azione omicidiaria portata a termine dal condannato integri la ricorrenza degli elementi costitutivi dell’esimente della legittima difesa, reale o putativa, e della relativa giurisprudenza interpretativa, pur a seguito delle intervenute modifiche legislative, d’altro canto appare indubbio come non si possa misurare la reazione di una persona ingiustamente aggredita con la precisione del “bilancino da farmacista”, potendosi astrattamente congetturare in tali frangenti l’esplosione di una sorta di shock emotivo capace di obnubilare e di così indurre la vittima designata a condotte inconsulte nelle fasi immediatamente successive l’avvenuta iniqua aggressione“.
Nulla – si legge nel provvedimento – “legittima pertanto allo stato un preventivo intervento sospensivo di natura giudiziale, rimanendo appunto riservata alla volontà presidenziale l’eventuale modifica – totale, parziale e/o condizionata – del raggiunto status quo“.
Peraltro, “addirittura qualora il Capo dello Stato, nella sua valutazione discrezionale, ritenesse che l’atto di clemenza debba incidere non sull’intera pena, bensì esclusivamente su di una porzione più o meno ampia di essa (così in un certo senso cogliendo il senso profondo della domanda di grazia – avanzata dalla moglie del Roggero in data 17.7.2026 – laddove viene sottolineato come “vista la sua età tale pronuncia rappresenta per mio marito una sorta di ergastolo”), la invocata sospensiva risulterebbe pregiudizievole per lo stesso richiedente, sottraendo una quota di pena effettivamente espiata all’ammontare complessivo come in ipotesi ridetermimata, così posticipandosi anche solo il naturale conseguimento dei requisiti temporali di cui ai benefici penitenziari“.








