Della prescrizione penale. Natura, fondamento e giustificazione dell’istituto
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2 – ISSN 2499-846X
Perché esiste e cosa giustifica la prescrizione nel nostro ordinamento?
Lo spiega chiaramente Enrico Pessina, giurista e politico italiano, nel suo Discorso alla Camera dei Deputati del 1877: “Il criterio è la forza del tempo (..). Il tempo non è creatore di diritti, non è distruggitore di diritti; ma vi è una forza in esso per modificare i fatti, a cui si concatenano i rapporti del diritto”.
Risulta forse poco chiara quest’ultima affermazione? È bene, allora, richiamare una seconda lucerna iuris dopo Irnerio, ovvero un lume del diritto qual è il Beccaria, che così si era espresso cent’anni prima: “Conosciute le prove e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo e mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de’ principali freni de’ delitti (..). Ma le leggi devono fissare un certo spazio del tempo, si alla difesa del reo che alle prove de’ delitti, e il giudice diverrebbe legislatore se egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimenti quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando siano provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori ed oscuri devono togliere colla prescrizione l’incertezza della sorte di un cittadino, perché l’oscurità in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti toglie l’esempio della impunità e rimane intanto il potere al reo di divenir migliore”. Affermava, poi, Carnelutti nel 1946: “Se il processo penale è di per sé una pena, bisogna almeno evitare che la stessa abbia una durata irragionevole”. Confermava Calamandrei nel 1953: “Il segreto della giustizia sta in una sua sempre maggior umanità, e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta comune contro il dolore: infatti, il processo, e non solo quello penale, di per sé è una pena, che giudici e avvocati debbono abbreviare rendendo giustizia”.
Si riportano, infine, due autorevoli e recenti opinioni: “(…) Ciò detto, condividiamo l’opinione di coloro i quali sostengono che la sospensione del corso della prescrizione non servirà sicuramente ad accelerare i tempi del processo, semmai li ritarderà ‘senza limiti’”. Così si è espresso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano, Roberto Alfonso, all’inaugurazione del corrente anno giudiziario.
Nella stessa occasione, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone ha affermato: “Nella relazione presentata per l’inaugurazione dello scorso anno si è dato conto del dibattito sviluppatosi a proposito delle conseguenze della detta normativa, rilevandosi da più parti che il blocco della prescrizione avrebbe procrastinato ulteriormente la durata dei processi, in quanto esso, per l’impreparazione della struttura giudiziaria, si sarebbe risolto in un pregiudizio tanto per coloro che, sottoposti a giudizio, sarebbero rimasti in questa condizione per un tempo indefinito, quanto per le vittime del reato che avrebbero visto prolungati i tempi della risposta di giustizia. Il dibattito in questione aveva subito provocato la scissione tra l’entrata in vigore della legge nel suo complesso (previsto alla data del 31 gennaio 2019) e l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 159 cod. pen. (prevista per il 1° gennaio 2020). Nel corso del 2019 si è osservato ulteriormente che, oltre alle criticità della struttura organizzativa degli uffici giudiziari, è la conformazione normativa stessa del giudizio penale a dilatare oltremodo i tempi del processo. Il dibattito si è quindi spostato sulle modalità più idonee a ridurre i tempi, ora proponendo una durata predeterminata del processo per ciascuno dei gradi di giudizio, o la riforma di singoli istituti processuali, ora prefigurandosi un ritorno al sistema precedente, che prevedeva un prolungamento dei tempi di prescrizione dopo la conclusione di ciascuno di detti gradi”.
Alla luce delle note vicende che hanno (e stanno) accompagnando la riforma della norma in esame, è necessario fare un po’ di chiarezza per stemperare gli animi senza allontanarsi, però, da quella che rappresenta l’essenza vera di questo istituto di diritto sostanziale.
Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Continiello, Della prescrizione penale. Natura, fondamento e giustificazione dell’istituto, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2