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Infortuni sul lavoro: il Tribunale di Siena si pronuncia su distinzione tra condotta attiva e omissiva e efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito

Tribunale di Siena, sezione penale, 25 ottobre 2022 (ud. 20 ottobre 2022), n. 527
Giudice dott. Andrea Grandinetti

 In tema di infortuni sul luogo di lavoro, segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui il Tribunale di Siena ha affermato i seguenti principi di diritto:

– in tema di reati colposi di evento, deve stimarsi attivo il comportamento dell’agente che, incidendo sulla seriazione eziologica, abbia creato, ovvero introdotto (ex novo) un fattore di rischio (concretizzatosi nell’evento) eterogeneo rispetto a quello eventualmente già innescatosi nell’incedere accadimentale. Deve considerarsi, viceversa, omissivo il contegno di colui il quale non abbia governato adeguatamente la seriazione di rischio, promanante aliunde, “pendente” sul soggetto passivo [fattispecie in materia di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in cui è stata qualificata come omissiva la condotta ascritta ai datori di lavoro violativa del dovere di assicurare una formazione sufficiente ed adeguata al lavoro da svolgere, non istruendo il lavoratore a movimentare correttamente ed in spazi privi di ostacoli gli elementi oggetto di lavorazione; nonché di fornire al lavoratore idonei e necessari dispositivi di protezione individuali da utilizzare nello svolgimento delle mansioni lavorative cui era demandato.

– l’individuazione del comportamento doveroso omesso, in vista dell’accertamento dell’efficacia impeditiva dell’agire altrimenti, non può prescindere dalla valorizzazione della dicotomia tra: 1) regole (cautelari) proprie, indicazioni comportamentali “basate su un giudizio di prevedibilità dell’evento e di sicura evitabilità del medesimo mediante il comportamento alternativo lecito”; 2) regole (cautelari) improprie, da intendersi quali indicazioni comportamentali che, a fronte della prevedibilità dell’evento, impongono di adottare precauzioni che non garantiscono un azzeramento (o quasi) del rischio, ma soltanto una riduzione del medesimo (sicché il comportamento lecito con un certo livello di probabilità – variabile a seconda dell’efficacia della regola – è in grado di prevenire l’evento, ma senza che sia possibile nutrire alcuna ragionevole certezza)

Redazione Giurisprudenza Penale

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