ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione sul riparto di responsabilità tra committente e appaltatore per infortuni sul lavoro avvenuti all’estero.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. IV, Sent. 27 settembre 2021 (ud. 20 maggio 2021), n. 35510
Presidente Di Salvo, Relatore Esposito

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quarta, ha affrontato alcuni importanti questioni in tema di responsabilità penale per infortuni sul luogo di lavoro.

Il primo tema di interesse riguarda la ricorrenza della giurisdizione italiana qualora l’infortunio si sia verificato all’estero.

Sul punto, la Corte ha affermato che “ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero”. Questo principio, hanno ricordato i Giudici, “è stato affermato anche in tema di concorso di persone nel reato e di frazione di condotta contestata ad uno dei concorrenti (…) nonché in tema di condotta omissiva del datore di lavoro (…)”.

Parimenti, ha chiarito il Collegio, “è perseguibile in base alla legislazione italiana e davanti al giudice italiano la violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro accertata a bordo di una nave battente bandiera straniera, quando detta violazione, ed i conseguenti effetti lesivi, non abbiano interessato gli appartenenti alla c.d. ‘comunità navale’ sottoposta, come tale, alla giurisdizione dello Stato cui la nave appartiene, ma bensì estranei alla detta comunità quali (…) lavoratori italiani (…), peraltro dipendenti di un’impresa italiana”.

Sotto un profilo generale, peraltro, “la normativa italiana in materia infortunistica, essendo posta a presidio del bene fondamentale della salute in ambito lavorativo, di sicura rilevanza costituzionale, deve considerarsi di ordine pubblico, per cui i datori di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie, al fine di prevenire possibili infortuni, ovunque l’attività lavorativa si svolga”.

Il secondo tema di interesse riguarda il riparto di responsabilità tra “datore di lavoro distaccante” e “soggetto distaccatario”, nel caso in cui il lavoratore sia distaccato da un’impresa ad un’altra.

La Corte ha affermato che in questo caso “il datore di lavoro distaccante, oltre all’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, ha il dovere di vigilare, per tutta la durata della lavorazione, anche sulla corretta funzionalità dei presidi, strumentali rispetto alla lavorazione, dei quali ha dotato il lavoratore”. Medesimo principio era già stato espresso da Cass., Sez. IV, n. 4480/2021.

Per conseguenza “è preclusa la possibilità del datore di lavoro di inviare il personale dipendente ‘al buio’ nel cantiere di un’altra società e di limitarsi ad indicare le mansioni da espletare, esonerandosi da ogni responsabilità. Il titolare ha l’obbligo di verificare l’azienda dove il lavoratore deve svolgere la prestazione e le specifiche condizioni di sicurezza del cantiere. La dislocazione all’estero del cantiere costituisce un fattore del tutto irrilevante, inidoneo di per sé ad escludere l’operatività degli obblighi incombenti sul datore di lavoro”.

L’ultimo tema di interesse riguarda il cd. “rischio interferenziale”, tra committente e appaltatore.

Sul punto, la Corte ha anzitutto che “l’art. 7 D. L.vo n. 626 del 1994 (in vigore al tempo del fatto, ndr) impone l’obbligo di coordinamento e di cooperazione in caso di compresenza di più imprese nel cantiere per la cui operatività occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro, ma all’effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte”.

I Giudici hanno precisato che “il concetto di ‘rischio interferenziale’ non riceve una declinazione normativa; una definizione, invero, può rinvenirsi nella Determinazione n. 3 del 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che la intende come ‘circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti’. Ne discende che la ratio dell’art. 7 D. L.vo n. 626 del 1994 (ora art. 26, comma 2, lett. a, D. Lgs. n. 81 del 2008) consiste nel tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative nel medesimo luogo di lavoro e far sì che il datore di lavoro committente organizzi la prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti da tale compresenza, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione e soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all’ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa. Ciò che rileva, quindi, per ravvisarne l’operatività, non è la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quanto l’effetto creato da tale rapporto, cioè l’interferenza tra organizzazioni, che può costituire fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte”. Sul riparto di responsabilità tra committente e appaltatore si vedano le recenti Cass., Sez. IV, n. 7919/21, n. 21553/21, n. 33595/21.

Redazione Giurisprudenza Penale

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