Deformazione dell’aspetto della persona (art. 583-quinquies) e lesioni su «aree periferiche del volto» (orecchie): sollevata questione di legittimità costituzionale nella parte in cui non si prevede una diminuente per i fatti di lieve entità
Tribunale di Napoli, Ufficio GIP, Ordinanza, 21 marzo 2025
Giudice dott. Gallo
Segnaliamo l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies c.p. (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) nella parte in cui non si prevede una diminuente per i fatti di «lieve entità».
Il giudice a quo prende le mosse ricordando come, «secondo l’insegnamento della suprema Corte, con l’espressione “volto” si intenda fare riferimento a quella parte del corpo che va dalla fronte all’estremità del mento e dall’uno all’altro orecchio. Considerato che le orecchie costituiscono parte integrante del volto, la lesione che si assume patita dalla persona offesa – ovvero il distacco definitivo ed irreversibile di una porzione del padiglione auricolare (e, specificamente, dell’elice che costituisce la parte esterna posta attorno al condotto uditivo) – non può non ritenersi ricompresa tra le ipotesi di sfregio permanente».
Ne deriva che, «nell’ipotesi di condanna, la pena irrogabile agli imputati all’esito del rito abbreviato non potrebbe essere inferiore ad anni 5 e mesi 4 di reclusione; anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non sarebbe, in ipotesi, sufficiente ad applicare una pena proporzionata all’effettiva gravità del fatto, non potendo, in ogni caso, determinarsi la durata della reclusione, per ciascun imputato, in misura inferiore ad anni 3 mesi 6 e giorni 20».
Il principio di proporzionalità – si legge nell’ordinanza – «impone di comminare pene adeguate alla concreta offensività del fatto, avuto riguardo agli interessi protetti nonché al disvalore soggettivo delle condotte: una sanzione non proporzionata pregiudica inevitabilmente anche la finalità rieducativa della pena. Le scelte sulla dosimetria della pena competono esclusivamente al legislatore che, nell’ambito della sua discrezionalità, può decidere di punire talune condotte più severamente rispetto ad altre; è anche necessario, però che tali scelte siano rispettose del limite della ragionevolezza che deve essere valutato, a pena di inammissibilità, avvalendosi del termine di confronto o tertium comparationis. Nel caso in esame, il parametro comparativo del trattamento sanzionatorio previsto per le lesioni integranti uno sfregio permanente al volto che possono ritenersi di minore gravità avuto riguardo all’entità effettiva del danno o del pericolo arrecato al bene giuridico protetto, può essere individuato nel delitto di lesioni gravissime, che è punito dagli articoli 582, 583 comma 2 del codice penale, con la pena della reclusione da 6 a 12 anni».
Ciò premesso – prosegue il Tribunale di Napoli – «non si dubita che sia conforme al principio di ragionevolezza la previsione di un trattamento sanzionatorio più severo per condotte del tipo di quelle descritte. Tuttavia – ed è questo il punto centrale della questione – l’esercizio di tale potere viola il principio di ragionevolezza allorquando si puniscono, allo stesso modo, anche quelle condotte lesive che, pur attingendo il volto, siano da ritenersi di minore gravità in quanto, sulla scorta di parametri oggettivi e verificabili (ad esempio la localizzazione in aree periferiche del volto stesso, oppure le dimensioni ridotte del segno) non determinino una alterazione sensibile dei tratti somatici della persona e, quindi, una lesione significativa e distintamente percepibile dell’identità dell’individuo».
Pur non essendo, infatti, «possibile dubitare del fatto che l’orecchio, dal punto di vista anatomico, costituisca parte integrante del volto, non può ragionevolmente ritenersi che il distacco di una porzione della parte più esterna di uno dei padiglioni auricolari – per la localizzazione periferica della zona attinta e per le dimensioni dello sfregio (oggettivamente ridotte se valutate in rapporto a quelle complessive del volto) – integri una lesione di gravità tale da giustificare l’applicazione del medesimo trattamento sanzionatorio comminato all’autore di una condotta del tipo di quelle che comportano il totale deturpamento del viso».