ARTICOLIDIRITTO PENALE

Sull’obbligo, in capo all’amministratore di condominio, di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa cui si affidano lavori (e sulla sua responsabilità nel caso di infortunio)

Cassazione Penale, Sez. IV, 14 maggio 2025 (ud. 23 aprile 2025), n. 18169
Presidente Montagni, Relatore Sessa

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la quarta sezione della Corte di cassazione si è pronunciata sull’obbligo, in capo all’amministratore di condominio, di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa cui si affidano lavori nell’interesse del condominio (con riferimento al caso di un lavoratore incaricato di ispezionare una grondaia e poi deceduto).

Ricorreva l’imputata lamentando, tra i vari motivi, il fatto che la stessa «non potesse essere considerata “datrice di lavoro” del prestatore d’opera, difettando una delibera assembleare che le avesse previamente riconosciuto autonomia di azione e concreti poteri decisionali (a sua volta necessaria affinché sorgesse l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato)».

La Cassazione ha rigettato i ricorsi dell’amministratrice e del condominio evidenziando come, «in esito all’assemblea straordinaria, il condominio avesse deliberato di non effettuare la sostituzione della grondaia – il cui cattivo funzionamento era stato segnalato da alcuni proprietari – sul rilievo che fosse sufficiente la verifica dell’eventuale esistenza di un’ostruzione, incaricando conseguentemente l’amministratrice di convocare, per l’indomani, l’addetto al giardinaggio per l’effettuazione di un’ispezione».

I giudici hanno anche aggiunto che «la professionista, nel dar seguito all’incarico informalmente conferitole convocando il prestatore d’opera poi perito, aveva assunto, de facto, la veste di committente dei lavori e hanno logicamente concluso che la predetta, in ragione della qualifica rivestita, era tenuta a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa».

La Corte ha, dunque, ribadito il principio di diritto secondo cui «l’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere – ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali – la posizione di “committente”, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione».

A sua volta, «il prestatore d’opera deceduto rientrava nella categoria dei “lavoratori” delineata dal d. lgs. 81/2008, avendo la giurisprudenza chiarito che la definizione di lavoratore richiede lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro (indipendentemente dalla tipologia contrattuale), rilevando l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa, anche eventualmente a titolo di favore, nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore».

In conclusione, il giudizio di penale responsabilità in capo all’amministratrice di condominio è risultato fondato sul fatto che la stessa: «i) avesse conferito al prestatore d’opera deceduto l’incarico di svolgere un’attività, consistente quantomeno nell’ispezione dei luoghi, da eseguirsi “in quota”; ii) avesse scelto un soggetto privo dell’idoneità tecnico professionale richiesta per l’espletamento dell’incarico, a poco rilevando che lo stesso, in passato, aveva svolto lavori “in quota” nell’interesse del condominio».

Redazione Giurisprudenza Penale

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