ARTICOLIMisure cautelariResponsabilità degli enti

Il sequestro preventivo impeditivo (art. 321 c. 1 c.p.p.) non può essere disposto nei confronti degli enti ai sensi del d. lgs. 231/2001

Cassazione Penale, Sez. VI, 27 maggio 2025, n. 19717
Presidente Fidelbo, Relatore Silvestri

Segnaliamo, in tema di responsabilità degli enti, la sentenza con cui si è affermato che il sequestro preventivo impeditivo (art. 321 c. 1 c.p.p.) non può essere disposto nei confronti di un ente, del quale sia stata ritenuta sussistente la responsabilità da reato.

La dottrina – si legge nella sentenza – “ha da sempre ritenuto che il sequestro preventivo applicabile nei confronti delle società – la cui disciplina è dettata dall’art. 53 d.lgs. n. 231 – sia, nonostante la comune denominazione, assolutamente diverso per finalità, ambito di applicazione e regolamentazione dall’omologa misura cautelare disciplinata dal codice di procedura penale“.

Secondo i giudici, “la circostanza che l’art. 53 non preveda espressamente la possibilità che nel procedimento nei confronti di un ente collettivo possano essere sottoposte a sequestro cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, unitamente al mancato richiamo, da parte dello stesso art. 53, della disposizione di cui al c. 1 dell’art. 321 c.p.p. (che delle predette cose “pericolose” regolamenta il sequestro) hanno da sempre fatto ritenere che il cd. sequestro impeditivo non possa essere disposto nei confronti di una società ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001“.

D’altronde – si prosegue – “nell’ambito del sistema processuale e sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 non pare agevole configurare l’utilità di un ricorso alla misura cautelare ex art. 321 c. 1 c.p.p., essendovi .una sovrapposizione tra sequestro preventivo puro (o cd. “impeditivo”) e la più grave delle misure cautelari previste dalla legge in esame, l’interdizione dall’attività, atteso che, posto che tra i beni che possono essere oggetto di sequestro preventivo v’è anche l’azienda, attraverso il sequestro preventivo dell’azienda si conseguirebbe il medesimo effetto di un’interdizione totale dell’attività dell’ente, ciò senza limiti temporali particolari (se non quelli della conclusione del procedimento) e superando tutti gli ulteriori limiti previsti per l’applicazione della misura cautelare interdittiva“.

In conclusione, “il legislatore del 2001 non solo non ha lasciato alcun dubbio circa l’esclusione del sequestro preventivo di cui al comma primo dell’art. 321 c.p.p. dal novero delle misure cautelari adottabili nei confronti degli enti collettivi, ma ha anche dato conto delle ragioni che fondano e giustificano tale scelta, attraverso un chiaro dato testuale, di cui è obbligatorio tenere conto“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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