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Lottizzazione abusiva e decisione sulla confisca nel caso di estinzione del reato per prescrizione (art. 578-bis c.p.p.): la Corte di Appello di Lecce solleva questione di legittimità costituzionale

Corte di Appello di Lecce, Ordinanza, 30 maggio 2025
Presidente dott. Ottaviano, Relatore dott. Biondi

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Lecce ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 6, comma 2, CEDU, quale parametro interposto dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., quali parametri interposti degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., con riferimento all’art. 578-bis c.p.p. (“decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione“), nella parte in cui, secondo il “diritto vivente” (Cass. pen. sez. un. 30.1.2020, n. 13539), quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, DPR n. 380/2001, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44 lett. c) DPR n. 380/2001 per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.

Redazione Giurisprudenza Penale

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