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Prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e confisca a seguito della sentenza G.I.E.M. ed altri c. Italia: depositata la sentenza delle Sezioni Unite Perroni (13539/2020)

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 30 aprile 2020 (ud. 30 gennaio 2020), n. 13539
Presidente Carcano, Relatore Andreazza

Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 40380 del 2019, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo 28 giugno 2018 G.I.E.M. srl e altri c. Italia».

Con sentenza n. 13539 del 2020 (ricorrente Perroni), le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto:

– «la confisca di cui all’art. 44 DPR 380/2001 può essere disposta anche in presenza di un causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129 c.1 c.p.p., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento»;

– «in caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusive per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di Cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis c.p.p., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 DPR 380/2001».

Redazione Giurisprudenza Penale

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