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“Femminicidio”: il testo proposto il 17 luglio 2025 dalla Commissione Giustizia del Senato

Segnaliamo ai lettori, in merito alla proposta di legge avente ad oggetto l’introduzione del reato di “femminicidio” (DDL n. 1433 recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime“) il testo proposto il 17 luglio 2025 dalla Commissione Giustizia del Senato.

Rispetto al testo dell’art. 577-bis c.p., queste sono le modifiche:

DDL d’iniziativa del GovernoTesto proposto dalla Commissione
« Art. 577-bis. – (Femminicidio)

Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575.

« Art. 577-bis. – (Femminicidio)

Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575

Redazione Giurisprudenza Penale

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