Parcheggio in “divieto di sosta” e responsabilità nel caso di incidente: occorre verificare il “tipo di rischio” che il divieto mirava a prevenire
Cassazione Penale, Sez. IV, 21 luglio 2025 (ud. 6 giugno 2025), n. 26491
Presidente Dovere, Relatore Miccichè
Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte di cassazione si è pronunciata sulla responsabilità, a titolo di colpa, di chi, avendo parcheggiato il proprio veicolo in divieto di sosta – riducendo, così, lo spazio utile di percorrenza della carreggiata – abbia determinato la caduta di chi, nel tentativo di evitare tale veicolo, abbia urtato un altro mezzo di trasporto.
I giudici di legittimità hanno preso le mosse ricordando come “la responsabilità colposa implichi che la violazione della regola cautelare abbia determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla violazione della regola cautelare“.
Ciò premesso, “l’apposizione del divieto di sosta può essere riconducibile alla finalità di evitare intralci alla circolazione stradale in determinate aree (in particolare, quelle descritte dall’art. 158 CdS, quali incroci, presenza di dossi, corsie riservate a mezzi pubblici ecc…), oppure può essere riconducibile alla diversa esigenza di riservare spazi di sosta a categorie protette (e non già dalla necessità di non intralciare la circolazione). Deve, pertanto, essere accertata la ragione della apposizione del divieto di sosta, ai fini di comprendere se la previsione abbia finalità cautelare e rispetto a quale rischio“.
Se, infatti, “il divieto mira ad evitare che, in determinati luoghi, la circolazione non sia intralciata, impedita o resa difficoltosa dalla presenza di ostacoli, il divieto attiene al rischio di verificazione di sinistri, non solo perché potrebbe trattarsi di ostacoli non visibili o inattesi (come in presenza di dossi o curve, dove infatti è vietata, oltre alla sosta, anche la fermata), ma anche perché tali ostacoli, facilmente evitabili per chi tenga una condotta di guida prudente ed accorta, potrebbero non esserlo in caso contrario“.
Ebbene- conclude la Cassazione – “seppur in modo perplesso, il Tribunale di Savona ha affermato che anche nei casi di violazione delle regole cautelari che impongono il divieto di sosta può verificarsi, in concreto, il rischio della verificazione di sinistri stradali, in linea con la giurisprudenza sopra citata. Tuttavia, il giudice di merito ha omesso di motivare in merito alla natura cautelare del divieto nel caso di specie e, in caso affermativo, in relazione a quale rischio“.
Si rende, pertanto, “necessario un approfondimento, essendo importante chiarire, ai fini della corretta individuazione della natura delle prescrizioni e del tipo di rischio che il divieto mirava a prevenire, le ragioni della apposizione del divieto di sosta in oggetto“.