Il consenso come veto: la Corte di Giustizia svuota il diritto al reinserimento sociale nel sistema MAE a favore della sovranità punitiva. La Sentenza C-305/22 della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025.
in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 9 – ISSN 2499-846X
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 4 settembre 2025
Causa C‑305/22
L’Autore commenta la pronuncia con cui la CGUE, Grande Sezione ha affermato che:
– l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e gli articoli 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: da un lato, il rifiuto dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà personale, presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e la presa in carico dell’esecuzione di detta pena; dall’altro lato, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la stessa pena, e quindi di mantenere il mandato d’arresto europeo, in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a tale presa in carico, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo, l’esecuzione di detto mandato d’arresto europeo;
– l’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che: non costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha rifiutato, sulla base dell’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha disposto l’esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione.
Come citare il contributo in una bibliografia:
N. Canestrini, Il consenso come veto: la Corte di Giustizia svuota il diritto al reinserimento sociale nel sistema MAE a favore della sovranità punitiva. La Sentenza C-305/22 della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 9