Sul rapporto tra combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) e le contravvenzioni di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti
Cassazione Penale, Sez. III, 4 dicembre 2025 (ud. 13 novembre 2025), n. 39162
Presidente Ramacci, Relatore Liberati
Segnaliamo ai lettori, in tema di reati ambientali, la sentenza con cui la terza sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è richiesta la previa contestazione delle contravvenzioni di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti – non essendo la norma configurata sulla base della presupposizione della contestazione di un altro precedente reato – essendo necessario esclusivamente, per il perfezionamento della fattispecie, che la condotta abbia avuto a oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ossia senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni e cautele da osservarsi per la salvaguardia della salute e dell’ambiente.





