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Sollevata questione di legittimità costituzionale sulla legittimazione della persona offesa (che si sia opposta ad una richiesta di archiviazione) a ricusare il GIP

Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza, 21 ottobre 2025
Presidente Rocchi, Relatore Masi

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 37, 38 e 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma del procedura penale – in riferimento agli articoli 111 e 117 della Costituzione e all’art. 6 CEDU – nella parte in cui non prevedono che la persona offesa che ha proposto l’opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all’udienza fissata ai sensi dell’art. 409, secondo comma del codice di procedura penale.

La Corte osserva come “la mancata previsione della legittimazione della persona offesa a richiedere una verifica della imparzialità e terzietà del giudice, a causa della mancata assunzione della qualità di parte nella fase delle indagini preliminari, e quindi anche nella fase conseguente alla proposizione di una opposizione alta richiesta di archiviazione, contrasti in primo luogo con il principio del «giusto processo» stabilito dall’art. 111, comma 2 della Costituzione, ed appaia, pertanto, irragionevole“.

La persona offesa, “pur non rivestendo la qualifica di «parte» in senso tecnico, è ritenuta, dall’ordinamento processuale, portatrice di facoltà e diritti, come previsto ad esempio dagli articoli 90 e successivi del codice di procedura penale , che sono stati notevolmente ampliati dal decreto legislativo n. 212/2015 nonché dal decreto legislativo n. 150/2022, sia sotto il profilo del diritto ad essere informata in merito a specifiche vicende processuali, sia sotto il profilo della possibilità di dare un impulso processuale, con la presentazione di denunce e querele e con l’interlocuzione con il pubblico ministero e la sollecitazione del suo intervento, sia sotto il profilo del diritto ad essere coinvolta nelle procedure alternative di conclusione del procedimento, come la messa alla prova e l’applicazione della giustizia riparativa“.

L’opposizione presentata dalla persona offesa – si legge nell’ordinanza – “instaura una fase procedimentale autonoma, che si svolge davanti ad un giudice e che, pur non concludendosi con una decisione definitiva, è funzionale alla tutela di un interesse della stessa: essa, quindi, è legittimata a rivolgersi ad un giudice per chiedere detta tutela, mediante un’attività giurisdizionale“.

Secondo la Corte, “la sua carenza di legittimazione a chiedere il controllo sulla imparzialità del giudice chiamato a svolgere tale attività giurisdizionale, però, impedisce, di fatto, di verificare che il giudizio conseguente alla sua domanda si svolga, con certezza, «davanti a giudice terzo ed imparziale», stante anche la limitata possibilità di impugnare l’ordinanza emessa da quel giudice, come stabilito dall’art. 410 -bis , comma 2 del codice di procedura penale“.

Ne consegue che “la mancata previsione della legittimazione della persona offesa a proporre istanza di ricusazione, non consentendo la valutazione della imparzialità del giudice chiamato ad assumere una decisione in quella fase processuale, viola l’art. 111, comma 2 della Costituzione, che stabilisce per «ogni processo» l’obbligatorietà del suo svolgimento «davanti a giudice terzo e imparziale», senza distinguere in merito alla natura del processo stesso e ai soggetti in esso coinvolti”.

Non è ragionevole – conclude la Cassazione – “che l’ordinamento attribuisca ad un soggetto processuale un diritto, in questo caso quello di interloquire con il giudice in merito all’accoglibilità della richiesta di archiviazione di un’indagine penale, ma non gli attribuisca anche la possibilità di verificare che tale giudice sia terzo e imparziale, rispetto agli interessi che essa intende tutelare“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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