Depositata la sentenza delle Sezioni Unite (n. 2648/2026) sulla revoca della confisca di prevenzione ex art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 gennaio 2026 (ud. 10 luglio 2025), n. 2648
Presidente Cassano, Relatore Casa
Con ordinanza del 13 febbraio 2025, la quinta sezione penale della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se, ai fini della revoca della confisca ai sensi dell’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applica ratione temporis l’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la nozione di “prova nuova” includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di “prova nuova” come elaborata ai fini della revisione ex art. 630 cod. proc. pen.“.
Con la sentenza n. 2648/2026, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio: “la revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore“.







