ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALENOVITA' LEGISLATIVE

L’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Brevi note a caldo.

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 5 – ISSN 2499-846X

Il 20 aprile 2019 è entrata in vigore la legge 12 aprile 2019, n. 33, con la quale si esclude l’accesso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo (per il testo della novella, clicca qui).

Il legislatore muove dall’intento di assicurare una risposta sanzionatoria severa a fatti di particolare allarme sociale (qualificando come tali esclusivamente quelli previsti con la pena dell’ergastolo), sottraendoli all’applicazione del meccanismo premiale del rito abbreviato, con (evidenti) inevitabili ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario.

1. Il giudizio abbreviato, cenni

Il rito abbreviato rientra tra il novero delle procedure semplificate e alternative al dibattimento, il cui principale obiettivo è la deflazione del carico dei procedimenti.

Tale giudizio si caratterizza per essere celebrato allo stato degli atti, ovvero sulla base dei risultati delle indagini preliminari confluiti nel fascicolo del Pubblico Ministero, al fine di favorire la definizione del procedimento in forma accelerata.

Naturalmente, la drastica riduzione dei tempi processuali, nonché la rinuncia dell’imputato al pieno contraddittorio dibattimentale, trovano un bilanciamento, in caso di condanna, nella previsione di un meccanismo premiale, ovverosia una diminuzione di pena della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.

Peraltro, si rammenta che la richiesta di giudizio abbreviato cd. non condizionato non è soggetta ad alcuna valutazione discrezionale, configurandosi in capo all’imputato un vero e proprio diritto potestativo all’accesso al rito, subordinato esclusivamente al rispetto delle forme e dei termini previsti dalla legge.

Non solo, in base alla normativa (ormai) previgente, non sussistevano preclusioni all’accesso al rito nemmeno con riferimento alla natura del reato per cui si procedeva, così che l’esercizio del diritto alla definizione del giudizio in forma semplificata era pienamente garantito senza esclusioni di alcun tipo.

Ebbene, la presente riforma apporta una sostanziale modifica a tale disciplina proprio con riferimento al meccanismo di accesso al giudizio abbreviato, escludendone l’operatività per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Di conseguenza, sotto un profilo squisitamente tecnico, laddove venga avanzata una richiesta di rito abbreviato per un reato ostativo, il giudice, avuto riguardo alla sola qualificazione giuridica del fatto, deve pronunciare ordinanza di inammissibilità.

2. I difficili rapporti tra giudizio abbreviato e la pena dell’ergastolo

Ad un attento giurista, tuttavia, non sfugge che tale dissonante rapporto tra rito abbreviato ed ergastolo non è nuovo.

La novella, difatti, pare riportare la disciplina normativa nell’anno 1991, quando, sulla scia della sentenza n. 176 della Corte Costituzionale, il rito abbreviato veniva escluso per i reati in astratto puniti con l’ergastolo.

Più precisamente, nella legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, il Parlamento indicava al Governo le direttive per la redazione del nuovo codice di procedura penale in cui, per quanto qui di rilievo, si limitava a individuare la riduzione di un terzo della pena applicata in caso di condanna, senza considerare la questione relativa ai criteri di calcolo applicabili alla pena perpetua dell’ergastolo.

Così, nel silenzio della legge delega, per il fine pena mai veniva inserita, all’art. 442 co. 2 c.p.p., la riduzione fissa a trent’anni.

Ebbene, proprio tale soluzione normativa veniva tacciata di incostituzionalità, per eccesso di delega, dalla predetta sentenza del Giudice delle leggi.

La decisione, peraltro, suscitava un intenso dibattito. Alla tesi dottrinale, favorevole all’applicabilità del giudizio abbreviato anche ai delitti puniti con l’ergastolo ma senza riduzioni di pena in caso di condanna, si contrapponeva quella giurisprudenziale, e maggioritaria, secondo la quale, alla luce della declaratoria di incostituzionalità, vigeva una generale inammissibilità del rito per i reati puniti con pena perpetua.

Solo nel 1999, con la l. 16 dicembre, n. 479, cd. legge Carotti, veniva reintrodotto il giudizio abbreviato anche per i delitti in questione, prevedendo espressamente la riduzione della pena a trent’anni.

Sebbene, dunque, tale inapplicabilità fosse collegata a motivi di eccesso di delega dell’art. 442 co. 2 c.p.p., e non a scelte di politica criminale, nondimeno la disciplina odierna torna, come allora, ad escludere tale rito speciale per i delitti puniti con l’ergastolo.

3. La riforma del giudizio abbreviato: inapplicabilità per i delitti puniti con l’ergastolo

In particolare, la l. 33/2019 apporta sostanziali modifiche agli artt. 438, 441-bis, 442 e 429 del codice di procedura penale.

Il fulcro della novella risiede nell’art. 1, lett. a), che introduce il comma 1-bis all’art. 438 c.p.p., disponendo espressamente l’inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo e, di fatto, escludendo l’applicabilità del rito a fatti di particolare allarme sociale, quali, tra gli altri, l’omicidio aggravato (art. 575 c.p., aggravato ai sensi degli artt. 576 e 577 c.p.), il sequestro di persona a scopo di estorsione, qualora il colpevole cagioni la morte del sequestrato (art. 630 co. 3 c.p.), e il reato di strage (art. 422 c.p.).

Orbene, se è pur vero che tale riforma costituisce insindacabile espressione di scelte di politica legislativa, cionondimeno alcune osservazioni critiche si rendono necessarie e oltremodo opportune.

Anzitutto, è bene rammentare che la discrezionalità del legislatore trova un limite nella ragionevolezza delle scelte compiute, ed è proprio per il tramite di tale strumento che si ritiene possibile verificarne non solo le ricadute pratiche, bensì la tenuta costituzionale.

La giustificazione che permea la nuova disciplina si fonda su due essenziali esigenze: da un lato, che il processo venga celebrato davanti al giudice naturale, dall’altro, invece, che sia prevista una pena congrua e proporzionata alla gravità del fatto.

Quanto al primo punto, occorre rammentare che la previsione della celebrazione del rito abbreviato davanti a un giudice monocratico si ricollega alla necessità di rendere più efficiente il sistema giudiziario e di ridurre il carico di lavoro dei giudici del dibattimento.

Ad ogni modo, anche a ritenere più opportuna la celebrazione del giudizio avanti la Corte d’Assise, sarebbe bastato prevedere la competenza di quest’ultima altresì per il rito abbreviato con riferimento ai reati che le sono affidati dalla legge.

In ogni caso, l’eccezione alla garanzia della formazione della prova in contraddittorio è il risultato di una scelta dell’imputato, che autonomamente sceglie di anticipare la definizione del giudizio all’udienza preliminare, in applicazione di una norma che rispetta l’art. 111 Cost..

Quanto alla potenziale incongruenza della riduzione della pena per i delitti di maggior allarme sociale, va evidenziato come la riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato non comporti in concreto un risparmio di pena così significativo, atteso che l’ergastolo è convertito nella reclusione a trenta anni e l’ergastolo con isolamento diurno è convertito in ergastolo semplice.

Pertanto, anche sul piano della tutela della collettività, la riduzione di pena non è significativa e le giustificazioni che reggono la nuova scelta normativa appaiono assai deboli. Né può trascurarsi che il rito abbreviato è spesso scelto dai collaboratori di giustizia, così che il divieto di poter ricorrere a questa forma di premialità sconta il rischio di ingenerare una profonda incertezza rispetto alle scelte collaborative.

La novella, del resto, si pone in aperto contrasto rispetto al (finora) costante indirizzo legislativo di favore alla celere definizione dei procedimenti mediante il ricorso a riti alternativi.

Questi ultimi, consentendo, com’è chiaro, importanti risparmi di tempo e di risorse, contribuiscono sensibilmente all’efficienza e al funzionamento del sistema giudiziario. La scelta del giudizio abbreviato, difatti, autorizzando la definizione del procedimento sulla base del materiale raccolto dal Pubblico Ministero, contribuisce non solo all’incentivazione di un’attività investigativa efficiente, ma soprattutto alla riduzione dei tempi processuali.

Peraltro, alla luce dei dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia, è possibile constatare che il ricorso al rito abbreviato avviene in modo più frequente proprio con riferimento ai delitti puniti con l’ergastolo, sebbene il risparmio di pena sia ben poco consistente.

In particolare, nelle vicende di maggiore gravità è sentita l’esigenza di accertare e giudicare i fatti in tempi brevi, evitando dibattimenti complessi e scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Di conseguenza, appare prima facie irragionevole negare all’imputato (e al sistema giudiziario) la possibilità di una definizione celere e certa del processo.

Sulla scorta di tali elementi, peraltro, è possibile ipotizzare che alla presente riforma seguiranno significative ricadute sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, con rischio di collasso specialmente della Corte d’Assise.

A tale considerazione, deve aggiungersi che l’aggravamento del carico del ruolo della predetta Corte non determina automaticamente uno sgravio di attività per il giudice dell’udienza preliminare.

Un aspetto problematico (e non disciplinato dal legislatore) è, difatti, quello relativo ai procedimenti con imputazioni cumulative, nei quali vengono contestati sia reati ostativi sia reati per i quali l’accesso al rito abbreviato è consentito.

La questione, dunque, attiene alla possibilità di poter accedere a un giudizio abbreviato cd. parziale, cioè limitato ai soli reati per cui è consentito.

In assenza di una specifica disciplina, appare utile confrontare il testo dell’originaria formulazione del disegno di legge (“sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo”) con quello definitivo della l. 33/2019 (“non è ammesso il rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo”), in cui emerge la sostituzione del termine “procedimenti” con “delitti”.

In via interpretativa, pertanto, appare possibile ricavarne l’intento di circoscrivere l’effetto preclusivo al solo reato punito con l’ergastolo e non all’intero procedimento, con conseguente e inevitabile stralcio delle imputazioni e aggravio del carico di lavoro per più uffici giudiziari.

4. Riflessioni e dubbi di costituzionalità 

A questo punto, sembra evidente la necessità di vagliare la ragionevolezza del diverso trattamento procedurale (ora) previsto per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

La limitazione del catalogo di reati per i quali viene ammesso il ricorso al rito abbreviato crea una oggettiva disparità di trattamento, tra i reati puniti con la pena dell’ergastolo e tutti gli altri, e inevitabilmente coinvolge il principio di uguaglianza, traducendosi nel rischio di violazione dell’art. 3 Cost..

In sede di primissimo studio, difatti, sembra ingiustificato negare ad alcuni imputati, sulla base della sola natura della pena prevista per i reati a loro contestati, la possibilità di anticipare la definizione del giudizio e di beneficiare di uno sconto di pena.

Peraltro, la ratio del legislatore di assicurare risposte sanzionatorie più severe a fatti di maggior allarme sociale mal si concilia con la presunzione che questi coincidano esclusivamente con i delitti puniti con l’ergastolo.

Difatti, sebbene tale pena sia indice del disvalore massimo che la legge riconosce a un fatto di reato, non solo le fattispecie penali punite con l’ergastolo mettono gravemente in pericolo l’ordine pubblico, ma anche altri reati, puniti con pene temporanee, quale, a titolo esemplificativo, l’associazione mafiosa, sono (almeno) di uguale gravità.

Così, ammesso che tale scelta legislativa concretamente raggiunga l’obiettivo di un ispessimento repressivo, si corre il rischio che in futuro anche per altre ipotesi di reato potrà essere vietato il ricorso al giudizio abbreviato.

Peraltro, vietare l’accesso a un rito premiale solo per alcune categorie di reati, allungando i tempi del processo per l’imputato non colpevole, potenzialmente viola anche il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 co. 2 Cost.), nonché della presunzione di non colpevolezza (art. 27 co. 2 Cost.).

5. Ulteriori modifiche introdotte

Con riferimento alle ulteriori modifiche introdotte dalla legge 33/2019, appare poco chiara la ratio dell’art. 1, lett. b), che, prevedendo la possibilità di reiterare la richiesta di rito abbreviato condizionato rigettata nella fase introduttiva dell’udienza preliminare, mal si concilia con il carattere totalmente ostativo del reato in contestazione.

A fronte di tale quadro normativo, dunque, si potrebbe valorizzare la concreta portata di tale norma riconoscendo all’imputato la possibilità di reiterare la richiesta di rito abbreviato, condizionandola a una diversa qualificazione del fatto.

Incertezze interpretative ricorrono anche con riferimento all’art. 1, lett. c), il quale prevede che, qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del (nuovo) comma 1-bis dell’art. 438 c.p.p., se all’esito del dibattimento il giudice ritiene che per il fatto sia ammissibile il rito speciale, il recupero della diminuente opera automaticamente, a prescindere dalla reiterazione della richiesta del rito in limine litis.

L’art. 2 della riforma, inoltre, introduce all’art. 441-bis c.p.p. il comma 1-bis, secondo cui, qualora all’esito dell’attività di integrazione probatoria, conseguente alla richiesta di rito abbreviato condizionato, il Pubblico Ministero modifichi l’originaria contestazione, procedendo per un reato ostativo al rito, il giudice revoca l’ordinanza di ammissione al rito abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.

In aggiunta, il legislatore introduce il comma 2-bis all’art. 429 c.p.p., prevedendo la possibilità che, a seguito di una diversa qualificazione del fatto nel decreto che dispone il giudizio tale da rendere ammissibile il rito abbreviato, l’imputato sia rimesso nei termini per richiedere l’accesso allo stesso.

Infine, l’art. 5 prevede che le nuove disposizioni si applicano a fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, in piena conformità con il principio di irretroattività della norma sanzionatoria più sfavorevole, nel cui ambito di operatività ricade anche la disciplina del giudizio abbreviato. Al riguardo, basti rammentare che l’art. 442 co. 2 c.p.p., incidendo sulla severità della pena da infliggere in caso di condanna, si atteggia a norma di diritto sostanziale e, pertanto, soggiace al principio di irretroattività (art. 7 CEDU, art. 25 co. 2 Cost.).

6. Conclusioni

Ebbene, alla luce delle suesposte considerazioni, appare evidente come la presente riforma si ponga in chiara controtendenza rispetto all’incentivazione degli strumenti deflattivi.

Sicché, la novella reca con sé inevitabili ricadute sul complessivo assetto del sistema giudiziario, in particolare sul carico del ruolo della Corte d’Assise, con sacrificio dei principi di efficienza e ragionevole durata del procedimento, lasciando al giurista non pochi dubbi sulla sua tenuta costituzionale.

Come citate il contributo in una bibliografia:
F. Barbero, L’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Brevi note a caldo, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 5