C.S.M./Alta Corte e ingorgo lessicale: verso la riforma del 2026, conservando l’impronta inquisitoria?
in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 3 – ISSN 2499-846X

Si scrive che «a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, la Costituzione italiana ha previsto che tutti i provvedimenti riguardanti la carriera e in generale lo status dei magistrati ordinari devono essere adottati da un organo che è sganciato dal Governo».
In questa cornice, le modifiche adottate dalla riforma oggetto di referendum marzo 2026, principalmente, sono riducibili a tre, oggetto della revisione costituzionale del Titolo IV: la costituzionalizzazione della separazione delle carriere, mediante l’istituzione di due CSM, uno per la magistratura giudicante e l’altro per quella requirente; la previsione di un’Alta Corte, a cui si devolve la decisione sulla responsabilità disciplinare dei magistrati; la scelta del sorteggio, quale strumento di formazione per maggior parte dei componenti dei CSM e dell’Alta Corte.
Premesso che il Consiglio superiore della magistratura eserciterebbe una specie di attività paranormativa, per compendio, sul piano della geometria costituzionale, l’organizzazione del C.S.M. (come la Gallia descritta nel De bello gallico) est omnis divisa in partes tres: dal tronco si ripartono a raggiera due C.S.M., cioè un C.S.M. sdoppiato, e, in disparte rispetto all’organo a due teste, l’Alta Corte, di nuovo conio in funzione disciplinare. Si progetta di finanziare una costosa proprietà distributiva, allargando i confini storici della Carta.
Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Morselli, C.S.M./Alta Corte e ingorgo lessicale: verso la riforma del 2026, conservando l’impronta inquisitoria?, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 3






