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C.S.M.: lo “sciame revisionistico”, paradossalmente, lascia fuori la natura inquisitoria del procedimento disciplinare ed è all’origine di una “questione lessicale” per l’Alta Corte

in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 3 – ISSN 2499-846X

Le modifiche inserite nella riforma oggetto di referendum marzo 2026, enumerando quelle espresse, compongono essenzialmente un quadro ternario, riferibile alla revisione costituzionale del Titolo IV: a) la costituzionalizzazione dello scisma della separazione delle carriere, per mezzo dell’ istituzione di due CSM, uno destinato alla magistratura giudicante e l’altro per quella requirente; b) l’istituzione di un’Alta Corte, a cui si devolve la decisione sulla responsabilità disciplinare dei magistrati;  c)la scelta del sorteggio, quale canale di formazione per maggior parte dei componenti dei CSM e dell’Alta Corte.

Nello schieramento tipico della geometria costituzionale e quale proiezione di una proprietà distributiva ad hoc, l’organizzazione del C.S.M. est omnis divisa in partes tres: dal ceppo si dipartono due C.S.M.e l’Alta Corte, in funzione disciplinare. Si allargano i confini storici della Carta.

Nel testo di legge costituzionale, il C.S.M. viene rivisto all’art. 105 Cost., poiché il secondo distretto normativo si occupa della «giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti…attribuita all’Alta Corte disciplinare».

Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Morselli, C.S.M.: lo “sciame revisionistico”, paradossalmente, lascia fuori la natura inquisitoria del procedimento disciplinare ed è all’origine di una “questione lessicale” per l’Alta Corte, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 3