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La rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale. Le Sezioni Unite compongono un terzo contrasto e aprono qualche spiraglio verso la certezza del diritto processuale

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza (ud. 21 dicembre 2017) 3 aprile 2018, n. 14800
Presidente Canzio, Relatore De Amicis, Ricorrente Troise

Come avevamo comunicato, lo scorso 3 aprile sono state depositate le motivazioni della sentenza Troise (n. 14800/2018), con la quale le Sezioni Unite hanno composto un contrasto in tema di rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale, notevolmente contribuendo a rendere stabile, si spera quanto più a lungo possibile, l’interpretazione della normativa oggi vigente.
L’auspicata stabilità pretoria offre quindi lo spunto per un breve riepilogo dei recenti sviluppi, normativi e giurisprudenziali, in merito ai casi nei quali il Giudice di seconde cure è obbligato a replicare in tutto o in parte l’istruzione svolta nel corso del giudizio di primo grado.
Da un lato, dunque, ripercorriamo le maggiori tappe raggiunte sino al sorgere del contrasto, dall’altro vediamo i dettagli di questo nuovo approdo.

1. I primi approdi delle Sezioni Unite e la riforma Orlando

Anzitutto, occorre ricordare che sino all’entrata in vigore della Legge n. 103/2017 (cd. Riforma Orlando), il codice (art. 603 c.p.p.) prevedeva tre sole ipotesi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, una obbligatoria e due lasciate alla discrezione del Giudice: il primo caso qualora sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il dibattimento di primo grado, gli altri due casi qualora le parti chiedano la rinnovazione nell’atto di appello ed il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ovvero qualora il giudice ritenga la rinnovazione assolutamente necessaria.
A completamento di questo quadro normativo, la giurisprudenza europea, prima (ex multis, Corte EDU Dan c. Moldavia e Lorefice c. Italia), e nazionale, poi (Sezioni Unite n. 27620/2016, Dasgupta), in forza dell’art. 6 §3 lett. d) CEDU, che sancisce il diritto dell’accusato di “esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”, hanno aggiunto un quarto caso di rinnovazione, il quale ricorre obbligatoriamente nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondato sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive.
In tale ipotesi, si ritiene che il Giudice di appello non possa riformare la sentenza impugnata nel senso dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, a norma dell’art. 603 comma 3 c.p.p., a rinnovare l’esame dei soggetti che in primo grado avevano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenuti decisivi ai fini del giudizio assolutorio.
La regola così fatta si giustifica, secondo le Sezioni Unite, alla luce del fatto che il processo penale si conforma al canone della asimmetria dei diritti e degli oneri delle parti, nonché dei criteri che devono guidare il Giudice nella decisione. Plurimi gli elementi a conforto: da un lato, i principi di presunzione di non colpevolezza dell’imputato e di onere della prova esclusivamente in capo all’Organo di accusa (art. 27 comma 2 Cost.); dall’altro lato, il canone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, inserito nel comma 1 dell’art. 533 c.p.p. dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che deve guidare il Giudice che voglia disporre e motivare la condanna dell’imputato, bastando viceversa il ragionevole dubbio per una pronuncia di proscioglimento.
Proprio dalla descritta forma asimmetrica, discende la maggior forza di una sentenza di proscioglimento, rispetto ad una di condanna. La prima infatti trae il proprio vigore tanto dalla certezza dell’innocenza, quanto dal dubbio sulla colpevolezza; la seconda invece solo dalla certezza in merito alla colpevolezza. Tale maggior forza implica la necessità di un contatto diretto (orale ed immediato) con la prova da parte di quel Giudice che sia chiamato a decidere se riformare una sentenza di proscioglimento in senso opposto; necessità che si traduce nell’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa, solo così potendosi fugare il ragionevole dubbio manifestato dal Giudice di prime cure.
Siffatto approdo è stato successivamente tradotto in legge dalla succitata Riforma Orlando, che ha introdotto il nuovo comma 3 bis all’art. 603 c.p.p., il quale recita “nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”.
Due, quindi, le condizioni che suscitano la rinnovazione obbligatoria: (i.) una sentenza di proscioglimento in primo grado, (ii.) l’impugnazione del Pubblico Ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa decisiva.
Di fronte a tale mutato quadro normativo, infine, s’è posta un’ulteriore questione, con riguardo all’ipotesi che il giudizio di primo grado si tenga nelle forme del rito abbreviato non condizionato; un’ipotesi nella quale non ha luogo alcuna istruttoria dibattimentale, ciò che aveva fatto sorgere il dubbio se fosse comunque necessario e obbligatorio disporne la rinnovazione in appello.
A fronte di pronunce discordanti sul punto, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite (sentenza n. 18620/2017, Patalano), chiarendo che l’obbligo di rinnovazione in appello sussiste anche nel caso in cui la sentenza di assoluzione giunga all’esito di giudizio abbreviato (sul punto, peraltro, ricordiamo che è pendente una questione di legittimità costituzionale, su cui questa Rivista, ivi).
Insomma, due sentenze del Massimo Consesso ed una riforma parlamentare parevano aver condotto ad approdi saldi in tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Un nuovo contrasto ha, invece, subito riaperto la questione.

2. Una immediata pronuncia successiva difforme: la sentenza Marchetta

La Sezione seconda, con la sentenza n. 41571/2017 (su cui questa Rivista, ivi) si è distaccata dagli orientamenti sin qui descritti, enunciando un ulteriore principio di diritto: l’art. 603, comma 3, c.p.p. in applicazione dell’art. 6 CEDU deve essere interpretato nel senso che il giudice di appello per pronunciare sentenza di assoluzione in riforma della condanna del primo giudice deve previamente rinnovare la prova testimoniale della persona offesa, allorché, costituendo prova decisiva, intenda valutarne diversamente la attendibilità (…)”.
In buona sostanza, quest’ultima pronuncia ha inteso imporre la rinnovazione dell’istruttoria al Giudice dell’appello anche nel caso opposto a quello più sopra descritto, vale a dire quello in cui sia pronunciata condanna in primo grado e sia proposto appello dell’imputato per motivi attinenti alla prova dichiarativa. Ciò, pare di capire, dovrebbe valere solo per la rinnovazione dell’esame della persona offesa.
A sostegno di tale nuova conclusione, la Corte ha addotto un principio di simmetria del processo penale, asseritamente vigente nel nostro ordinamento, che imporrebbe la rinnovazione in ogni caso, anche solo potenziale, di overturning di una sentenza di primo grado.
Più precisamente, ad avviso della Sezione seconda, il nostro sistema processuale avrebbe disegnato la figura del Pubblico Ministero quale portatrice di una prospettiva di legalità e la pluralità dei gradi di giurisdizione quale esigenza di giustizia che tende alla “certezza” della decisione in vista del raggiungimento della verità processuale e per l’attuazione del principio di legalità. La necessità di una certezza processuale renderebbe doverosa la rinnovazione ogni volta che la certezza della decisione di primo grado sia caducata da una pronuncia in appello di segno opposto.
La conseguenza di questo ragionare è presto detta: il processo di appello, che, salve precise e poche eccezioni, ha natura meramente cartolare, si dovrebbe tramutarsi in un giudizio orale, identico a quello di prime cure, con quasi certa e notevole dilatazione dei tempi processuali.
Non solo le conseguenze si manifestavano inopportune e inadeguate, ma pure le premesse si rivelavano inconsistenti: la già citata giurisprudenza CEDU si era mostrata sin da subito chiara nel pretendere la rinnovazione solo nel caso di overturning sfavorevole, perché l’obiettivo era (ed è) quello di favorire il pieno rispetto del contraddittorio a tutela dell’imputato (e non di altre parti), proprio come prescritto dall’art. 6 §3 lett. d della Convenzione EDU. Come già visto, la giurisprudenza nazionale ed il Legislatore avevano fedelmente, e correttamente, seguito questa impostazione.
In conclusione, non v’erano ragioni, a così poca distanza da orientamenti saldi e coerenti tra loro, per nuovamente porli in discussione.
Nondimeno, questa pronuncia contrastante ha suscitato una nuova rimessione alle Sezioni Unite, chiamate a rispondere ad un nuovo quesito, così fatto: “se il giudice di appello, investito della impugnazione dell’imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa, possa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado“.

3. La composizione del contrasto. Le Sezioni Unite Troise

Come era prevedibile ed auspicabile, la risposta delle Sezioni Unite è stata nel senso di negare che sussista un obbligo di rinnovazione nel caso di condanna in primo grado ed impugnazione dell’imputato: in questo caso il Giudice è libero di sovvertire la prima decisione senza disporre una nuova audizione dei testi decisivi, salvo l’obbligo di offrire una motivazione rafforzata.
Vediamo, in rapida rassegna, gli argomenti a sostegno di tale conclusione.

a. Il processo penale italiano è asimmetrico. La Cassazione da rilievo a due principi già citati: il primo consiste nel principio di non colpevolezza, sancito dall’art. 27 comma 2 Cost., che impone alla Pubblica Accusa di provare in giudizio tutti gli elementi che fondano la responsabilità penale dell’imputato; il secondo riguarda lo standard probatorio necessario per disporre, alternativamente, la condanna o il proscioglimento dell’imputato: nel primo caso è necessaria la certezza sulla responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, nel secondo caso è sufficiente il dubbio (sentenza, pp. 7 e 8, 13 e 14).
Contrariamente a quanto rilevato dalla pronuncia che aveva suscitato il contrasto, secondo cui il processo penale sarebbe improntato al canone della simmetria, le Sezioni Unite tornano dunque ad affermare il principio opposto, secondo cui vige invece un principio di asimmetria. Per conseguenza, da un lato generale e sistematico, non v’è alcun obbligo in capo al giudice dell’appello di rinnovare la prova in entrambi i casi di proscioglimento e condanna in primo grado: l’asimmetria permette, almeno in astratto, di trattare diversamente le due situazioni.
Vale forse la pena ricordare, per dare maggior forza a questa conclusione, che tutta la questione si fonda sulla interpretazione ed applicazione di una norma convenzionale, l’art. 6 §3 lett. d) CEDU, che per prima si mostra asimmetrica: sancisce infatti il diritto di prova orale in capo all’accusato, senza fare menzione della persona offesa o di altre parti o soggetti processuali.

b. Il principio di immediatezza non è assoluto. Come noto, il codice del processo richiede un contatto diretto tra il giudice e la prova (si vedano in proposito gli artt. 525.2 e 526.1 c.p.p.), sicché quest’ultima deve formarsi in udienza alla presenza fisica del giudice. Questo principio, ove applicato in modo stringente, imporrebbe ad ogni giudice, e dunque anche a quello di seconde cure, di disporre l’istruttoria dinanzi a se stesso. Per conseguenza, nel giudizio di appello sarebbe sempre necessario rinnovare la prova orale.
Ma la Corte precisa che esso non ha carattere assoluto, ed anzi deve ritenersi “recessivo là dove, come nel caso della riforma di una sentenza di condanna, il principio del ragionevole dubbio non venga in questione.
L’applicazione della regola dell’immediatezza nell’assunzione di prove dichiarative decisive si impone unicamente in caso di sovvertimento della sentenza assolutoria, poiché è solo tale esito decisorio che conferma la presunzione di innocenza e rafforza il peso del ragionevole dubbio – operante solo pro reo e non per le altre parti del processo – sulla valenza delle prove dichiarative. […]
Il principio di immediatezza agisce come fondamentale, ma non indispensabile, connotato del contraddittorio e non è affatto dotato di valenza costituzionale autonoma, subendo anzi svariate, e del tutto giustificate, deroghe (con riferimento, ad es., alla possibile valutazione di prove precostituite) nella disciplina processuale ordinaria. Di certo, però, esso non può essere usato per modificare le caratteristiche del giudizio di appello, trasformandone la natura sostanzialmente cartolare in quella di un novum iudicium, con l’ulteriore rischio di una irragionevole diluizione dei tempi processuali” (sentenza, pp. 9 e 10).

c. Non esistono obblighi eurounitari di rinnovazione. Una ipotesi obbligatoria di rinnovazione in caso di assoluzione non si trae nemmeno dalla normativa dell’Unione Europea in favore delle vittime di reato, racchiusa nella Direttiva 2012/29/UE. Infatti, “il legislatore europeo non impone agli Stati membri un obbligo generico di escussione della vittima operante anche in difetto di una specifica istanza, ma introduce, piuttosto, l’obbligo di assicurare che la stessa sia ascoltata ove ne faccia richiesta, affidando alla discrezionalità delle autorità giudiziarie nazionali la valutazione circa la necessità di procedere ad una nuova audizione. Nel nostro ordinamento soccorre al riguardo la disposizione di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., che consente al giudice d’appello di attivare i poteri officiosi disponendo una nuova audizione, ove lo ritenga «assolutamente necessario» in relazione al caso concreto” (sentenza, p. 15).

d. La lettera dell’art. 603 comma 3 bis c.p.p. non offre spazi interpretativi. Da ultimo la Corte nota che nell’introdurre la nuova ipotesi di rinnovazione “Il legislatore si è mosso in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro di principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le citate sentenze Dasgupta e Patalano, limitando l’obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi dell’appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando l’epilogo decisorio oggetto del giudizio di appello sia invece una decisione di condanna. Il testo normativo così interpolato dal legislatore non offre alcuno spazio lessicale per sostenere la tesi prospettata dalla Seconda Sezione con la sentenza Marchetta”.
Così “il giudice non è affatto obbligato, nell’ipotesi qui considerata, a rinnovare l’istruzione dibattimentale, ma può riformare in senso assolutorio la decisione impugnata senza procedere ad una nuova assunzione delle dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio di condanna concluso in primo grado, purché dia in motivazione una puntuale e adeguata giustificazione delle difformi conclusioni cui è pervenuto. […]
È evidente che una diversa soluzione, imponendo praeter legem la regola della rinnovazione istruttoria anche ai fini del proscioglimento, trasformerebbe inevitabilmente l’appello in una innaturale replica del giudizio di primo grado” (sentenza, p. 17).

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Roccatagliata, La rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale. Le Sezioni Unite compongono un terzo contrasto e aprono qualche spiraglio verso la certezza del diritto processuale, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5