Responsabilità ex. d. lgs. 231/2001 e interesse ad impugnare le misure cautelari interdittive (anche dopo la loro cessazione)

Cassazione Penale, Sez. VI, 25 marzo 2026 (ud. 10 marzo 2026), n. 11236
Presidente Aprile, Relatore Di Giovine
Segnaliamo ai lettori, in tema di responsabilità da reato degli enti ex d. lgs. 231/2001, la sentenza con cui la sesta sezione penale della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di interesse ad impugnare le misure cautelari interdittive (anche dopo la loro cessazione).
Il nucleo del discorso – si legge nella pronuncia – «risiede nella individuazione delle condizioni alle quali l’interesse all’impugnazione, da parte dell’ente, del provvedimento che dispone una misura cautelare interdittiva, nel contesto del d.lgs. n. 231 del 2001 cit., sia “concreto” e “attuale” e, in particolare, se tali attributi assumano qui la stessa identica fisionomia che hanno nel diritto penale delle persone fisiche».
A tale domanda va data risposta negativa, «per ragioni che attengono al contenuto ed alla sfera su cui le misure cautelari interdittive del “sistema 231” producono effetto (ma analogo discorso varrebbe, ovviamente, per il sequestro). Per un verso, le misure cautelari a contenuto interdittivo non possono essere tout court assimilate a quelle detentive del diritto penale delle persone fisiche, in quanto le seconde, sebbene incidano sul bene affatto primario della libertà personale dell’individuo, non ne toccano la vita stessa: mentre le prime, interdicendo settori spesso nevralgici della loro attività economica, ben possono indurre effetti irreversibili ed esiziali».
Per altro verso, «la dimensione collettiva e finzionistica dell’ente fa sì che tali misure abbiano inevitabili riflessi negativi su soggetti “terzi” (stakeholders, anche interni e primari, come i dipendenti, e shareholders), affatto estranei alla realizzazione del reato-presupposto: per usare una metafora, cioè, fa sì che il lancio del sasso nell’acqua produca un numero più esteso di cerchi».
Si tratta di un dato – prosegue la sentenza – «che se, dal punto di vista strettamente giuridico, resterebbe confinato nella sfera dell’irrilevanza, ciò nondimeno, deve suggerire all’interprete massima cautela non soltanto nella lettura delle condizioni applicative della misura, ma anche – e, forse, in misura maggiore – nell’individuazione delle condizioni per l’impugnazione delle stesse».
In un contesto normativo «il quale, in materia di attività economiche, appare sempre più ispirato – soprattutto delle grandi aziende – alla procedimentalizzazione, spesso reticolare, di forme di compliance che passano anche e soprattutto per la due diligence nella scelta dei partners commerciali, i concetti di “concretezza” e di “attualità” dell’interesse ad impugnare un provvedimento il quale dispone misure interdittive le quali direttamente incidano, in senso preclusivo, sulla vita economica dell’ente devono essere intesi “cum grano salis“, in un’accezione non formalistica».
Ne consegue che, «ove l’ente dimostri, con allegazioni specifiche, i pregiudizi cui è stato e sarà esposto per effetto del provvedimento impugnato, anche in termini di perdita di chance, pure oltre la cessazione – nella situazione concreta, per decorso del termine – della misura cautelare a contenuto interdittivo applicata con tale provvedimento, il giudice di merito non potrà esimersi, ai fini del giudizio di ammissibilità dell’impugnazione, da una congrua valutazione dei pregiudizi medesimi. Valutazione che, per essere, appunto, congrua, non può prescindere dal contesto organizzativo aziendale nel quale l’ente opera e che ne condiziona l’attività (la vita) economica».
Diversamente – si conclude – «si instaurerebbe quell’automatismo tra “cessazione della misura” e “sopraggiunta carenza di interesse” che le Sezioni Unite hanno inteso scongiurare e rispetto al cui rischio, peraltro, un chiaro monito era stato espresso da questa Corte affermando che la sopravvenuta perdita di efficacia della misura interdittiva per decorso dei termini di durata, intervenuta nelle more dell’appello cautelare proposto nell’interesse della persona giuridica, non determina ex se il venir meno dell’interesse all’impugnazione».








