La Corte costituzionale dichiara illegittimo il divieto di concessione della sospensione condizionale in caso di precedente condanna oggetto di riabilitazione. Un’occasione mancata per riflettere ancora sul principio di proporzione e sulla individualizzazione del trattamento sanzionatorio?
in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 4 – ISSN 2499-846X

Corte costituzionale, ud. 26 gennaio 2026, sentenza n. 32
Presidente Amoroso, Relatore Cassinelli
Nel febbraio dello scorso anno, il G.u.p. presso il Tribunale di Catania aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, comma 2 n. 1, e 178 c.p. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione nella parte in cui impediscono la concessione della sospensione condizionale della pena ad un soggetto che abbia già riportato condanne a pena detentiva, anche nell’ipotesi di intervenuta riabilitazione.
A seguito dell’udienza camerale del 26 gennaio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato: «1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 178, ultimo inciso, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione».
La sentenza qui in commento offre lo spunto per riflettere sull’essenzialità dell’istituto della sospensione condizionale della pena ai fini della individualizzazione del trattamento sanzionatorio e sull’evidente irrazionalità del divieto di concessione del beneficio in commento a chi avesse riportato una precedente condanna a pena detentiva, nonostante l’intervenuta riabilitazione.
Al tempo stesso, però, probabilmente, la questione sollevata dalla Corte Costituzionale poteva rappresentare l’occasione per una puntuale affermazione della centralità della sospensione condizionale ai fini della c.d. individualizzazione del trattamento sanzionatorio, brillantemente messa in evidenza dall’ordinanza di remissione attraverso puntuali riferimenti al principio di proporzione per come ricostruito dalla stessa giurisprudenza costituzionale.
Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Del Popolo, La Corte costituzionale dichiara illegittimo il divieto di concessione della sospensione condizionale in caso di precedente condanna oggetto di riabilitazione. Un’occasione mancata per riflettere ancora sul principio di proporzione e sulla individualizzazione del trattamento sanzionatorio?, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 4







