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In vigore la riforma in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

Informiamo i lettori che in data 9 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, numero 224, la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”. Il provvedimento è entrato in vigore il 24 settembre 2020.

Tale atto normativo, intervenuto nell’intento di “individuare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, che ormai con frequenza costante mettono a serio pregiudizio l’incolumità fisica e professionale della menzionata categoria”, prevede alcuni interventi in materia penale.

In particolare, l’articolo 4 della novella ha modificato l’art. 583-quater c.p., che oggi appare rubricato “Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio- sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”.

La norma è stata, inoltre, dotata di un ulteriore comma, con cui si dispone l’applicazione delle pene di cui al primo comma, vale a dire la reclusione da quattro a dieci anni per lesioni gravi, e da otto a sedici anni per lesioni gravissime, nel caso in cui le lesioni personali gravi o gravissime siano cagionate a “personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio”.

In secondo luogo, l’articolo 5 della legge ha introdotto una nuova circostanza aggravante comune al n. 11-octies) dell’art. 61 c.p., con la quale viene previsto un aggravio di pena nel caso in cui il soggetto agente abbia agito “nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività”.

Da ultimo, L’articolo 6 della legge interviene sul regime di procedibilità per i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali dolose (art. 582 c.p.), disponendone la procedibilità d’ufficio allorquando ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11-octies) c.p.

Per una analisi critica del testo di riforma, si veda il contributo di F. P. Modugno, pubblicato in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6.

Redazione Giurisprudenza Penale

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