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Intelligenza artificiale: pubblicata in Gazzetta Ufficiale – e in vigore dal 10 ottobre 2025 – la Legge 23 settembre 2025, n. 132

Segnaliamo ai lettori la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, della Legge 23 settembre 2025, n. 132 avente ad oggetto “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale“.

Tra le novità, si segnala l’introduzione dell’art. 612-quater c.p. (“Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale“), ai sensi del quale:

Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate“.

Sempre per quanto attiene al codice penale:

– all’articolo 61 è aggiunto il n. 11-decies), ai sensi del quale viene considerato come aggravante “l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato“;

– all’articolo 294 (“Attentati contro i diritti politici del cittadino“) è aggiunto il seguente comma: “La pena è della reclusione da due a sei anni se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale“.

Si interviene inoltre:

– sull’articolo 2637 del codice civile (aggiotaggio) aggiungendo il  seguente periodo: “La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale“;

– sull‘articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungendo il seguente periodo: “La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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