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Definitivamente approvato dal Senato il ddl in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (cd. “codice rosso”)

Il Senato della Repubblica, in data 17 luglio 2019, ha approvato in via definitiva il ddl n. 1200 recante ‘Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere’ (cd. codice rosso).

Tra le novità, si segnalano l’introduzione dei nuovi delitti di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.) e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.):

Art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Art. 583-quinquies c.p. – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

Il provvedimento era stato approvato dalla Camera in data 3 aprile 2019.

Redazione Giurisprudenza Penale

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