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Presentata una proposta di legge in tema di iscrizione nel registro degli indagati e cause di giustificazione

Segnaliamo ai lettori il deposito della proposta di legge A. C. 2485 in tema di “modifiche all’articolo 335 del codice di procedura penale in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato” (assegnata alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 2 ottobre 2025).

La proposta prende le mosse osservando come l’iscrizione nel registro degli indagati anche qualora «sia ravvisabile una causa di giustificazione – come, ad esempio, lo stato di necessità, la legittima difesa o qualsiasi altra situazione, tipizzata dal codice penale, in presenza della quale un fatto, che nella normalità dei casi costituirebbe un reato, non assume tale carattere perché consentito o imposto dalla legge» – esponga «l’iscritto a una vera e propria gogna mediatica e, soprattutto, a un ingiustificato calvario giudiziario, a maggior ragione nei casi in cui si tratti di reati in cui è coinvolto personale appartenente alle Forze di polizia, per il quale l’iscrizione rappresenta un «atto dovuto» anche in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle funzioni».

Il registro degli indagati – continua la proposta – «è stato istituito per garantire trasparenza e certezza dell’azione penale, contenere e delimitare il potere investigativo del pubblico ministero e soprattutto tutelare i diritti della persona sottoposta a indagini. Concepito, quindi, come istituto a tutela del destinatario delle informazioni di garanzia che scaturiscono dall’iscrizione, spesso si è trasformato in una sorta di condanna anticipata per lo stesso, sottoposto a un pubblico processo sui mezzi d’informazione prima ancora di essere formalmente accusato».

Partendo da questa premessa – si legge nella relazione – «si intende modificare l’articolo 335 del codice di procedura penale, prevedendo che, in tutti i casi in cui sia ravvisabile una causa di giustificazione relativa alla notitia criminis pervenuta al pubblico ministero, questi debba procedere, entro il termine perentorio di sette giorni, ad accertamenti preliminari, al fine di valutare l’antigiuridicità o la legittimità della condotta e di evitare, se non strettamente necessaria, l’iscrizione nel registro degli indagat.

Redazione Giurisprudenza Penale

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