ARTICOLIDALLA CONSULTA

Decreto sicurezza e “dibattito parlamentare amputato” (per riproduzione nel decreto-legge del disegno di legge): inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal deputato Magi

Corte costituzionale, 1° dicembre 2025, ordinanza n. 178
Presidente Amoroso, Relatore Antonini

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato con cui il deputato Riccardo Magi, il 5 maggio 2025, aveva chiesto alla Corte di dichiarare che non spettava al Governo approvare la deliberazione 4 aprile 2025 – avente a oggetto quello che sarebbe poi divenuto il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (cd. “decreto sicurezza“), e, conseguentemente, di annullare la deliberazione stessa e il citato decreto-legge, «nella sua interezza o, in subordine, nelle parti che essa riterrà prive del requisito originario della straordinaria necessità e urgenza».

Le doglianze del ricorrente si basavano sulla sostanziale riproduzione, nel decreto-legge n. 48 del 2025 (cd. decreto sicurezza), delle norme contenute in un disegno di legge ordinario di cui era stato conseguentemente sospeso l’esame in Parlamento (in considerazione proprio della sostanziale sovrapponibilità delle norme recate dal disegno stesso a quelle introdotte dal d.l. n. 48 del 2025).

Ad avviso del ricorrente, il Governo, trasponendo le disposizioni di cui al disegno di legge ordinario – alcune delle quali peraltro di natura penale – nel menzionato decreto-legge in assenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza avrebbe «amputato arbitrariamente» il dibattito parlamentare che era in corso da un anno e mezzo, in tal modo «ferendo la competenza costituzionale delle Camere», il cui ruolo sarebbe stato «radicalmente pretermesso».

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Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa:

Inammissibile il ricorso del singolo parlamentare nei confronti del Governo a tutela di prerogative costituzionali spettanti alla Camera di appartenenza.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, «deve essere escluso che il singolo parlamentare sia legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni nel confronti del Governo» quando agisce «a tutela di prerogative attribuite dalla Costituzione all’intera Camera a cui appartiene (ordinanza n. 17 del 2019)».
È quanto si legge nell’ordinanza numero 178, depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal deputato Magi, singolo ricorrente, nei confronti del Governo.
Le doglianze del ricorrente si basavano sulla sostanziale riproduzione, nel decreto-legge numero 48 del 2025 (cd. decreto sicurezza), delle norme contenute in un disegno di legge ordinario di cui è stato conseguentemente sospeso l’esame in Parlamento.
La Corte ha rilevato che «le doglianze del ricorrente relative all’eccentricità del modus operandi del Governo coinvolgono direttamente l’intera Assemblea» e che, «d’altronde, in molteplici occasioni questa Corte ha negato l’ipotizzabilità di una concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza (ex plurimis, ordinanze n. 151 del 2022, n. 67 e n. 66 del 2021)».
Pertanto, titolare della sfera di attribuzioni costituzionali in ipotesi lese e, quindi, eventualmente legittimata a sollevare conflitto è la Camera di appartenenza del singolo parlamentare e non quest’ultimo.
La Corte ha inoltre precisato che il ricorrente non ha allegato «una sostanziale negazione o un’evidente menomazione» delle proprie prerogative costituzionali, poiché l’unica circostanza riferita nel ricorso riguardo all’iter parlamentare di conversione in legge del “decreto sicurezza” atteneva alla presentazione di cinque questioni pregiudiziali, una delle quali peraltro sottoscritta dallo stesso ricorrente, che ha quindi avuto la «possibilità di esercitare le proprie funzioni costituzionali» nel corso del procedimento di conversione.
Roma, 1° dicembre 2025

Redazione Giurisprudenza Penale

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