La Cassazione si pronuncia in tema di dichiarazioni e comportamenti della persona offesa vittima di violenza nelle “relazioni strette”
Cassazione Penale, Sez. VI, 15 dicembre 2025, n. 40216
Presidente De Amicis, Relatrice Di Nicola Travaglini
Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la sesta sezione penale si è pronunciata in tema di dichiarazioni e comportamenti della persona offesa nei reati caratterizzati da cd. “relazioni strette”, anche alla luce della recente sentenza della Corte EDU Scuderoni contro Italia del 23 settembre 2025 in cui vengono riportati gli esiti dai lavori svolti dal Grevio (Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per la valutazione dell’effettiva applicazione della Convenzione di Istanbul).
I giudici di legittimità hanno ritenuto “gravemente viziata” la sentenza impugnata per avere la Corte di appello, “senza operare il necessario e completo esame degli atti e dei fatti, sconfinato in valutazioni di plausibilità soggettiva e costrutti pregiudiziali disancorati da una rigorosa ricostruzione degli accadimenti oggetto del tema d’accusa“.
Ciò è avvenuto – si legge nella sentenza – con una motivazione che:
“a) non richiama mai lo specifico contenuto della testimonianza, rispetto a quanto denunciato e contestato nell’imputazione, esaminata in modo generico e frammentario, nonostante fosse sostanzialmente non contestato neanche dall’imputato nel corso dell’esame (pag. 8 della sentenza di primo grado);
b) valuta come illogici i comportamenti tenuti dalla persona offesa a fronte delle violenze subite, senza tenere in alcun conto né della giurisprudenza, interna e della Corte EDU, concernente il delitto di violenza nelle relazioni strette, capace di creare «ambivalenza nei sentimenti della persona offesa»;
c) non esamina compiutamente il materiale probatorio, testimoniale e documentale, valutato dal giudice di primo grado, circa la normalizzazione, da parte della vittima, della violenza subìta nel contesto di coppia per anni e l’isolamento familiare cui era stata costretta;
d) vittimizza la persona offesa, attraverso un’inversione logica e giuridica, stigmatizzandone comportamenti non solo estranei al reato, ma espressivi dell’esercizio di diritti inalienabili quali la scelta di avere figli con l’imputato nonostante maltrattante, di andare ad una festa di famiglia nonostante picchiata poco prima, di denunciare penalmente il marito contestualmente alla separazione, senza tenere conto delle modalità tipiche in cui si sviluppa la violenza domestica contro le donne in relazioni di coppia;
e) non esamina, come dovuto, per un delitto abituale, il quadro di insieme per comprendere se vi fosse o meno un rapporto asimmetrico e di potere tra autore e vittima, tale da limitare la libertà personale della donna, ma si limita a richiamare frammentari passaggi della testimonianza su singoli episodi“.
La motivazione – prosegue la sentenza – “senza prendere in alcuna considerazione o richiamare la coerente ed ampia ricostruzione fattuale fornita dalla pronuncia di primo grado, utilizza un linguaggio espressivo di giudizi di valore, in quanto tali estranei al contesto dell’accertamento giudiziario, presentati come dati oggettivi, così arrivando ad alterare la descrizione dei fatti e i relativi nessi probatori. Si pensi alle condotte violente e maltrattanti descritte dalla sentenza come “relazione patologica”, locuzione che presuppone un piano di corresponsabilità della vittima rispetto alle condotte subite dall’autore; oppure altre forme linguistiche colpevolizzanti (“non avendo assecondato il marito, desideroso di avere un rapporto sessuale”) o ridimensionanti le violenze denunciate dalla persona offesa (“forte animosità”)“.









