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Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (reato introdotto dal cd. «decreto Cutro»): il Tribunale di Siracusa solleva questione di legittimità costituzionale

Tribunale di Siracusa, Ufficio GIP/GUP, Ordinanza, 16 ottobre 2025
Giudice dott.ssa Tiziana Carrubba

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale in tema di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” ex art. 12-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) introdotto dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (cd. decreto Cutro) convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

Articolo 12-bis d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina
1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l’ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.
2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all’articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall’articolo 12, comma 3-ter.
4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell’articolo 12.
6. Fermo quanto disposto dall’articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.

Le principali novità sanzionatorie determinate dall’ingresso della nuova norma – si legge nell’ordinanza – “si sostanziano, soprattutto, nella previsione di minimi edittali particolarmente severi. Ed è proprio con riguardo ad essi che si impone l’esigenza di un adeguamento al canone di proporzionalità della pena ricavabile dal combinato disposto degli articoli 3 e 27 della Carta Costituzionale“.

Una pena non proporzionata alla effettiva gravità del fatto – continua il giudice a quo – “si risolverebbe in un ostacolo alla sua funzione rieducativa: il trattamento sanzionatorio sproporzionato rispetto al reato commesso sarebbe infatti percepito come ingiusto dal condannato e, dunque, risulterebbe inidoneo a svolgere la funzione rieducativa prevista dall’art. 27 della Costituzione“.

Se, da un lato, “in coerenza con la voluntas legis di contrastare in maniera più severa il fenomeno migratorio, è certamente giustificata – e comunque rientrante nella discrezionalità politica del legislatore – l’introduzione di una sanzione penale più elevata per la nuova figura di reato“; dall’altro, “a parere di questo giudicante, non è conforme ai parametri costituzionali e sovranazionali la scelta di una pena edittale così elevata, soprattutto nel minimo che, inevitabilmente, finisce con l’impedire al giudice di commisurare la pena all’effettivo disvalore penale del fatto“.

Il rischio che si corre, ad avviso del giudice, “è quello di far ricadere nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 12-bis condotte di gravità non del tutto sovrapponibili, quali, per esempio, quelle non riconducibili a veri e propri esponenti del traffico organizzato di migranti, ma imputabili a soggetti il cui contributo causale al delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina risulti occasionale o isolato“.

Statisticamente – si osserva – “non è infrequente il caso in cui ad essere imputati sono «migranti-scafisti», ovvero soggetti che lungi dall’essere parte di una organizzazione criminale, sono a loro volta «vittime» del sistema, venendo individuati come meri esecutori del progetto criminale. Ed allora, è chiaro che, in tali casi, il disvalore penale da riconoscere al fatto assume proporzioni diverse, rendendo un limite edittale come quello ad oggi previsto dalla fattispecie della cui legittimità si dubita del tutto sproporzionato e, quindi, intrinsecamente irragionevole“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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