Depositata la sentenza della Corte costituzionale nel caso Almasri: il Ministro della giustizia deve immediatamente trasmettere al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale internazionale

Corte costituzionale, 23 luglio 2026, sentenza n. 143
Presidente Amoroso, Relatore Pitruzzella
Come avevamo anticipato, la Corte di Appello di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 della Legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di Roma debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della Corte.
Con la sentenza n. 143, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d’appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l’esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti.
La Corte ha, invece, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 13 della legge n. 237 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificato con legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), e alla decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC, dalla Corte d’appello di Roma, quarta sezione penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
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Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DEVE IMMEDIATAMENTE TRASMETTERE AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA LE RICHIESTE DI COOPERAZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
Con la sentenza numero 143, depositata oggi, la Corte ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Roma, quarta sezione penale, con riferimento alla disciplina della cooperazione con la Corte penale internazionale e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d’appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l’esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti.
La Corte ha osservato, in linea preliminare, che la normativa attribuisce un ruolo esclusivo al Ministro della giustizia nella cooperazione con la Corte penale internazionale e che «Al paradigma operativo delineato dalla lettera e dalle interrelazioni sistematiche della normativa vigente si è conformato il contegno di chi, a vario titolo, ha esaminato la domanda di cooperazione».
Nell’accogliere le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in riferimento allo Statuto di Roma, la Corte ha puntualizzato che l’attuale meccanismo non scongiura il rischio del protrarsi dell’inerzia del Ministro della giustizia nel trasmettere le richieste di cooperazione alla Corte d’appello di Roma e attribuisce al Ministro «un ruolo privo di ogni parametro idoneo a indirizzarne e delimitarne l’esercizio anche sul piano temporale, secondo canoni qualificati di immediatezza», esternando «le ragioni di un eventuale diniego […] in termini altrettanto immediati».
Il sistema delineato dalla legge «mina in radice l’adeguatezza delle procedure interne, in un àmbito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari».
La legge ha così violato quel principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra autorità governativa e Corte penale internazionale e tra autorità governativa e autorità giudiziaria.
La Corte puntualizza che «All’obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale non può che fare riscontro l’obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego» in quelle che si configurano come «ipotesi eccezionali» e interferiscono con «i princìpi inviolabili, legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all’identità costituzionale della Repubblica (art. 11 Cost.)».
La Corte, infine, ha dichiarato non fondate le questioni riguardanti la procedura per la consegna, così come disciplinata dagli articoli 11 e 13 della legge numero 237 del 2012, osservando che tale disciplina non confligge di per sé con l’obbligo pattizio di cooperazione e che i profili di incompatibilità con la Costituzione risiedono nelle regole generali dettate dagli articoli 2 e 4, dichiarati costituzionalmente illegittimi nei termini prima indicati.
Roma, 23 luglio 2026








