Qualificazione giuridica diversa e mancato accesso a riti alternativi: la Cassazione solleva una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea

Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 21 luglio 2026, n. 27371
Presidente Aprile, Relatore Rosati
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha sollevato alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, nonché dell’art. 48, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In particolare, la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 267 TFUE, ha formulato alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: “se l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché l’articolo 48, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostino all’applicazione di una disciplina normativa nazionale che consente al giudice penale che si pronuncia nel merito di dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, senza darne all’imputato preventiva informazione in tempo utile per predisporre in concreto un’efficace difesa, anche qualora tale diversa qualificazione fosse prevedibile per l’imputato, così da precludergli, in particolare, l’accesso ad un rito alternativo, divenuto possibile soltanto in conseguenza della nuova qualificazione del fatto, ma che non può più essere chiesto dall’imputato, perché il relativo termine di decadenza, in quella fase del processo, è già decorso”.
Sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale – si legge nell’ordinanza – “lo scrutinio di compatibilità del diritto italiano con quello dell’Unione è rilevante ai fini della decisione di questa Corte sul ricorso propostole. Secondo l’ordinamento interno, infatti, così come interpretato dai giudici nazionali, l’imputata non può essere ammessa alla prova, non avendo avanzato la relativa richiesta nel termine di decadenza previsto dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto contestatole in una diversa fattispecie incriminatrice che le avrebbe consentito di accedere a tale procedura (risulta, infatti, che la richiesta di messa alla prova, o comunque di «depositare procura speciale per la messa alla prova con allegato programma», sia stata avanzata dal difensore dell’imputata solo all’udienza del processo d’appello: pag. 15, sentenza Corte di appello di Milano). Qualora, invece, tale regolamento normativo fosse ritenuto in contrasto con il diritto dell’Unione, ed in particolare con l’art. 6 della direttiva e l’art. 48, par. 2, CDFUE, ella potrebbe accedere ad un procedimento suscettibile di concludersi con l’estinzione del reato e, dunque, con il suo proscioglimento”.
La richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte di giustizia – conclude la Cassazione – è necessaria: “vero è che, laddove non possa procedere ad un’interpretazione conforme, ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell’ambito delle proprie competenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito: e, che l’art. 6 della direttiva abbia un tale effetto diretto, non è discusso. Teoricamente, inoltre, sarebbe pure possibile per questa Corte rivolgersi alla Corte costituzionale italiana“.
Tuttavia, “la scelta di adire la Corte di giustizia con una questione pregiudiziale si presenta obbligata, giacché quello che non risulta univoco è il parametro normativo europeo di raffronto: che, dunque, spetta esclusivamente ai giudici di Lussemburgo rendere esplicito, non essendo chiaro, infatti, a questa Corte, se il diritto di difesa dell’accusato, garantito dall’art. 48, CDFUE, ed al quale è funzionale il diritto all’informazione dettagliata sull’accusa, comprensiva della qualificazione giuridica del reato, a norma dell’art. 6 della direttiva 2012/13/UE e dell’art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, recepito dagli artt. 52 e 53, CDFUE, debba intendersi esteso anche alla possibilità, in caso di modifica operata in sentenza della qualificazione giuridica del fatto a lui ascritto, di essere rimesso in termini per accedere ad un rito alternativo, anche a prescindere da una sollecitazione in tal senso da lui tempestivamente rivolta al giudice ed indipendentemente dalla prevedibilità o meno di tale modifica“.








