ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEParte speciale

Sul dolo intenzionale nel reato di abuso d’ufficio – Cass. Pen. 10810/2014

Cassazione Penale, Sez. III, 6 marzo 2014 (ud. 17 gennaio 2014), n. 10810 
Presidente Teresi, Relatore Di Nicola

Con la pronuncia numero 10810, le cui motivazioni sono state depositate il 6 marzo 2014,  la terza sezione penale ha fatto il punto sull’elemento soggettivo del dolo intenzionale richiesto dal reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) nei casi di compresenza, nell’operato del pubblico ufficiale, del perseguimento di un interesse pubblico e di uno privato.

Art. 323 c.p.  Abuso d’ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Soffermandoci sul primo motivo di ricorso (con il quale si sosteneva la mancanza del dolo intenzionale da parte dei ricorrenti e dunque l’insussistenza dell’elemento psicologico richiesto dalla fattispecie di reato) la Corte ha osservato come, nel reato di abuso d’ufficio, debba ritenersi configurato il dolo (intenzionale) qualora si accerti che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio abbia agito con lo scopo immediato e finale di non perseguire, attraverso la condotta posta in essere, una finalità pubblica, il cui conseguimento deve essere escluso non soltanto nei casi nei quali essa manchi del tutto ma anche nei casi in cui rappresenti una mera occasione della condotta illecita, posta in essere invece al preciso scopo di realizzare, in via immediata ed attraverso la violazione di legge o di regolamento o l’omissione del dovere di astensione nei casi prescritti, un danno ingiusto ad altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per sè o per altri.

La qualificazione del dolo intenzionale come scopo finale dell’evento perseguito implica, quindi, che la realizzazione del fatto di reato costituisca la finalità immediata dell’agente ed esige che, quanto al reato di abuso d’ufficio in cui l’interesse pubblico riveste un ruolo assolutamente centrale nell’economia della fattispecie, la rappresentazione e la volizione dell’evento di danno (altrui) o di vantaggio patrimoniale (proprio o altrui) sia una conseguenza diretta ed immediata della condotta dell’agente e costituisca l’obiettivo primario da questi perseguito.

La giurisprudenza di questa Corte – proseguono i giudici – ha espresso in modo chiaro siffatti concetti quando ha precisato che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo nel delitto di abuso di ufficio di cui all’art. 323 cod. pen., non è sufficiente nè il dolo eventuale – e cioè l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento – nè quello diretto – e cioè la rappresentazione dell’evento come realizzabile con elevato grado di probabilità o addirittura con certezza, senza essere un obiettivo perseguito – ma è richiesto il dolo intenzionale: cioè la rappresentazione e la volizione dell’evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale, proprio o altrui, come conseguenza diretta e immediata della condotta dell’agente e obiettivo primario da costui perseguito (Sez. 6, Sentenza n. 21091 del 24/02/2004, Percoco, Rv. 228811). L’uso dell’avverbio “intenzionalmente” per qualificare il dolo implica, pertanto, che sussiste il reato solo quando l’agente si rappresenta e vuole l’evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale proprio o altrui come conseguenza diretta ed immediata della sua condotta e come obiettivo primario perseguito, e non invece quando egli intende perseguire l’interesse pubblico come obiettivo primario (Sez. 6, n. 708 del 08/10/2003, (dep. 15/01/2004), Mannello Rv. 227280).

Di conseguenza, quando l’evento tipico sia una semplice conseguenza accessoria dell’operato dell’agente – il quale persegue in via primaria l’obiettivo dell’interesse pubblico di preminente rilievo, riconosciuto dall’ordinamento e idoneo ad oscurare il concomitante favoritismo o danno per il privato – si può ritenere che l’evento sia voluto ma non sia intenzionale (Sez. 6 n. n. 21091 del 2004 cit.) occupando, come è stato sottolineato in dottrina, una posizione defilata, e rappresenta soltanto un effetto secondario della condotta posta in essere, avendo il legislatore inteso attribuire rilievo penale esclusivamente alle condotte ispirate in via immediata non dalla volontà accettante (caratteristica del dolo eventuale) ma dalla prava voluntas del favoritismo privatistico.

Quando, al contrario, manchi del tutto l’interesse pubblico e l’evento (illecito) sia conseguenza immediatamente perseguita dal soggetto attivo, l’accertamento del dolo (intenzionale) si esaurisce nella oggettiva verifica del favoritismo posto in essere con l’abuso dell’atto d’ufficio, senza che rilevi la motivazione che abbia indotto l’agente a perseguire, come fine della condotta, la realizzazione del reato; nè è necessaria la prova della collusione del pubblico ufficiale con i beneficiari dell’abuso.

Nei casi, infine, di concorrente verificazione di un evento lecito e di uno illecito, occorrerà accertare quale di questi abbia costituito l’obiettivo principale della condotta del soggetto; occorrerà cioè indagare quale sia l’evento preso di mira, ossia l’evento desiderato come primario dall’agente, essendo caratteristica del dolo intenzionale quella di agire allo scopo di produrre l’effetto previsto, essendo la direzione della volontà rivolta verso un evento assunto quale scopo finale della condotta.

In altri termini, l’intenzionalità del dolo non è esclusa dalla compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, dovendosi ritenere necessario, per escludere la configurabilità dell’elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l’obiettivo principale dell’agente, con conseguente degradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto od eventuale.

Redazione Giurisprudenza Penale

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